Archivi mensili:Dicembre 2022

Procura alla lite inesistente o mancante in atti: niente sanatoria nemmeno con il nuovo art. 182 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, n. 37434/2022)

Il vigente art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di assegnare un termine per la regolarizzazione della rappresentanza o dell’assistenza processuale, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, dovendo il rimedio restare circoscritto ai casi di procura esistente ma affetta da nullità. La medesima preclusione vale per la procura speciale necessaria al ricorso per cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il cui requisito di specialità non tollera un rilascio tardivo per ordine del giudice. Ne discende che l’atto compiuto da chi sia privo ab origine di procura alla lite non è sanabile con effetto retroattivo.

Pena accessoria omessa in sentenza: al pubblico ministero spetta il ricorso per cassazione (Cass. Sez. Unite, n. 47502/2022)

È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l’applicazione di una pena accessoria, non ricorrendo la competenza del giudice dell’esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. Accolto il ricorso, la Corte annulla senza rinvio limitatamente alla statuizione mancante e provvede ad applicare in sede la sanzione omessa, ai sensi dell’art. 620, primo comma, lett. l), cod. proc. pen., provvedendo direttamente alla sua applicazione in sede di legittimità.

Motivi d’appello e principio di specificità: basta la critica argomentata, non serve la forma sacramentale (Cass. Sez. Unite, n. 36481/2022)

L’art. 342 cod. proc. civ., nell’imporre all’appellante di indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono censurare, va interpretato tenendo conto delle argomentazioni effettivamente svolte nell’atto di appello, senza che la genericità della censura possa essere predicata quando il giudice del gravame ne abbia comunque compreso le ragioni, esprimendo valutazioni di merito sulle questioni dedotte. Ne discende che costituisce falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. la decisione che dichiari inammissibile l’appello per difetto di specificità quando dalla motivazione risulti che le critiche sono state puntualmente recepite e valutate.

Diminuente dell’abbreviato sbagliata in contravvenzione: pena illegittima, non illegale (Cass. Sez. Unite, n. 47182/2022)

L’erronea applicazione della diminuente di cui all’art. 442, secondo comma, cod. proc. pen. nel caso di reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra una violazione di legge che dà luogo a pena illegittima e non a pena illegale, risultando la pena irrogata comunque compresa nei limiti edittali. Una siffatta violazione non è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione; non essendo stata la questione prospettata con l’atto d’appello, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Prescrizione del danno erariale: l’errore sul dies a quo non supera i limiti della giurisdizione contabile (Cass. Sez. Unite, n. 36005/2022)

Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale è limitato ai casi in cui il giudice contabile abbia esorbitato dai limiti esterni della propria giurisdizione, restando estraneo a tale controllo l’esercizio dell’attività ermeneutica che compete al giudice speciale, ivi compresa l’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione di danno erariale. Ne discende che la contestazione dell’erronea applicazione delle norme sulla prescrizione prospetta un error in iudicando e non un eccesso ai danni del potere legislativo, sicché non è suscettibile di sindacato in sede di regolamento di giurisdizione.

Danno erariale accertato dalla Corte dei conti: il sindacato della Cassazione non arriva al merito della prova (Cass. Sez. Unite, n. 35451/2022)

Non è sindacabile dalle Sezioni Unite, in punto di giurisdizione, la sentenza della Corte dei conti che, nel giudizio di responsabilità erariale, abbia ritenuto provato il danno, la sua addebitabilità all’agente contabile e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in base a un ragionamento inferenziale fondato sull’omesso esercizio dei doveri di custodia e sull’inadempimento dell’obbligo di restituzione di denaro. La censura sulla correttezza dell’accertamento del danno attiene al concreto esercizio della potestas iudicandi del giudice contabile, cioè ai limiti interni della giurisdizione contabile. Ne discende che tali questioni restano estranee al sindacato di legittimità.

Giurisdizione contestata dopo la sentenza di merito: niente regolamento preventivo, il rimedio è l’appello (Cass. Sez. Unite, n. 35448/2022)

Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall’art. 41 cod. proc. civ., non può essere proposto dopo che il giudice di merito abbia pronunciato sentenza, né può disporsi la conversione del ricorso così proposto in ricorso ordinario per saltum ai sensi dell’art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., ammesso solo quando le parti concordino per omettere l’appello e limitatamente alla violazione di norme di diritto, non per motivi di giurisdizione. Ne discende che, avverso la sentenza del tribunale sulla giurisdizione, la parte deve proporre appello, restando inammissibile il ricorso per cassazione che rivolga le censure alla sentenza di primo grado piuttosto che a quella d’appello.