Procura alla lite inesistente o mancante in atti: niente sanatoria nemmeno con il nuovo art. 182 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, n. 37434/2022)
Il vigente art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di assegnare un termine per la regolarizzazione della rappresentanza o dell’assistenza processuale, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, dovendo il rimedio restare circoscritto ai casi di procura esistente ma affetta da nullità. La medesima preclusione vale per la procura speciale necessaria al ricorso per cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il cui requisito di specialità non tollera un rilascio tardivo per ordine del giudice. Ne discende che l’atto compiuto da chi sia privo ab origine di procura alla lite non è sanabile con effetto retroattivo.