Cassazione: la prova nuova nella revoca della confisca di prevenzione non include gli elementi deducibili ma non proposti
La prova nuova ai fini della revoca della confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. 1423/1956, è da intendersi sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.