Art. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
L’articolo stabilisce che le norme del codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993 e dispone che chiunque sia obbligato a osservarle.
L’articolo stabilisce che le norme del codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993 e dispone che chiunque sia obbligato a osservarle.
Questo articolo stabilisce le date per l’installazione degli archivi nazionali e dei dispositivi di monitoraggio previsti dal titolo VII, fissando l’inizio delle operazioni al 1º ottobre 1993 e definendo i termini per il loro completamento.
Questo articolo stabilisce le regole transitorie per l’applicazione delle nuove norme del titolo VI, specificando quando entrano in vigore e come vengono gestite le cause già pendenti.
Questo articolo stabilisce che tutti gli utenti della strada devono rispettare le nuove regole del codice a partire dalla sua entrata in vigore. Per le violazioni commesse prima di quella data, continuano a valere le sanzioni e le procedure previste dalle norme precedenti.
Questo articolo stabilisce che le nuove regole sulle patenti di guida si applicano solo ai documenti rilasciati dopo il 30 settembre 1993, mentre quelli precedenti mantengono la loro validità fino alla prima revisione. Inoltre, le autoscuole devono adeguarsi alle nuove norme entro un anno dalla entrata in vigore del codice.
Questo articolo stabilisce le date di entrata in vigore delle nuove norme sui veicoli e delle relative procedure amministrative, prevedendo l’emanazione di decreti attuativi entro il 31 marzo 1994.
Questo articolo stabilisce i termini per adeguare le autorizzazioni, la segnaletica stradale e le opere necessarie alla classificazione delle strade. Fino al completamento di tali adempimenti, rimangono in vigore le disposizioni precedenti.
Questo articolo stabilisce che la regolamentazione dei parcheggi deve essere attuata entro sei mesi dall’entrata in vigore del codice, mentre le competizioni sportive su strada dal 1° gennaio 1994 devono seguire le nuove norme. Fino a tali date, continuano a valere le disposizioni precedenti.
Questo articolo stabilisce che i Ministri devono emanare le norme regolamentari di esecuzione entro dodici mesi dall’entrata in vigore del codice. Fino a quando non scade questo termine, rimangono in vigore le disposizioni regolamentari precedenti, salvo quanto diversamente stabilito.
Questo articolo abroga le leggi e i regolamenti precedenti che disciplinavano la circolazione stradale, sostituendoli con le nuove norme del codice.