Archivi mensili:Maggio 1992

Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.

Questo articolo stabilisce che tutti gli utenti della strada devono rispettare le nuove regole del codice a partire dalla sua entrata in vigore. Per le violazioni commesse prima di quella data, continuano a valere le sanzioni e le procedure previste dalle norme precedenti.

Art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV.

Questo articolo stabilisce che le nuove regole sulle patenti di guida si applicano solo ai documenti rilasciati dopo il 30 settembre 1993, mentre quelli precedenti mantengono la loro validità fino alla prima revisione. Inoltre, le autoscuole devono adeguarsi alle nuove norme entro un anno dalla entrata in vigore del codice.

Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I.

Questo articolo stabilisce che la regolamentazione dei parcheggi deve essere attuata entro sei mesi dall’entrata in vigore del codice, mentre le competizioni sportive su strada dal 1° gennaio 1994 devono seguire le nuove norme. Fino a tali date, continuano a valere le disposizioni precedenti.