Contro la Corte dei conti non si fa terza istanza: l’inerzia del pubblico ministero non è diniego di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 37552/2021)
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammissibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, della Costituzione, dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 207 del d.lgs. n. 174 del 2016, e il controllo investe i soli limiti esterni della giurisdizione erariale, non gli errori in iudicando o in procedendo. Il rifiuto o il diniego di giurisdizione attiene alla statuizione del giudice speciale e non all’inattività del pubblico ministero contabile o dell’amministrazione danneggiata, privi di potestà giurisdizionale, di talché l’impugnazione non può prestarsi a diventare una terza istanza.