la Legge Pinto (ragionevole durata del processo) non si applica alle controverse tributarie.
Secondo la Corte di Cassazione i principi relativi alla ragionevole durata del processo (L. 89/2001, c.d. Legge Pinto) si applicano solo alle controversie civili e penali e non (anche) ai giudizi tributari. C.Cass. Sez. I civ., 27 agosto 2004, n. 17139