Interesse ad agire: il giudice non può valutarlo anticipando il giudizio sul merito della causa (Cass. Sez. Unite, n. 34388/2022)
L’accertamento dell’interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi avendo riguardo all’utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito. Ne discende che il giudice non può escludere la condizione dell’azione fondandosi sul mero tenore letterale del titolo posto a fondamento della pretesa, dovendo invece verificare la sussistenza dell’interesse in termini aderenti all’effettiva domanda di tutela proposta.