Archivi mensili:Agosto 2026

Pignoramento presso terzi di un credito tributario: l’Amministrazione può resistere al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 24845/2026)

L’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento presso terzi non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, con efficacia limitata alla fase esecutiva. Ne discende che, nel pignoramento di un credito di natura tributaria, il creditore procedente può avvalersi della tutela esecutiva davanti al giudice ordinario, mentre la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria conserva la natura di atto espressivo del potere impositivo, impugnabile dal debitore esecutato davanti al giudice tributario nei termini di legge; la giurisdizione sulle relative controversie resta quindi del giudice ordinario.

Cassazione: fideiussioni con clausole A.B.I. nulle per intesa antitrust

La fideiussione contenente clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., censurate dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, è nulla in quanto legata da nesso funzionale all’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza. Tale nullità sussiste anche se la fideiussione è stata rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale è stato condotto l’accertamento dell’intesa, e anche se la fideiussione è stata rilasciata per una specifica operazione e non rientra nella categoria delle fideiussioni omnibus. La nullità può essere dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

Diniego di sanatoria superato dal giudicato: cade l’interesse a impugnarlo (Cass. Sez. Unite, n. 24809/2026)

La sopravvenuta formazione del giudicato sulla legittimità del successivo diniego di sanatoria e della conseguente decadenza dalla concessione, e dal diritto di utilizzare l’acqua pubblica, ha contenuto assorbente e definitivo e determina il venir meno dell’interesse ad impugnare il precedente diniego di sanatoria e gli atti a questo collegati, perché l’eventuale annullamento non sarebbe idoneo a produrre alcuna utilità concreta per la parte. Peraltro, fondandosi la decisione impugnata su più ragioni autonome e sufficienti, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferiti a ciascuna di esse, a pena di inammissibilità.