Pignoramento presso terzi di un credito tributario: l’Amministrazione può resistere al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 24845/2026)
L’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento presso terzi non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, con efficacia limitata alla fase esecutiva. Ne discende che, nel pignoramento di un credito di natura tributaria, il creditore procedente può avvalersi della tutela esecutiva davanti al giudice ordinario, mentre la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria conserva la natura di atto espressivo del potere impositivo, impugnabile dal debitore esecutato davanti al giudice tributario nei termini di legge; la giurisdizione sulle relative controversie resta quindi del giudice ordinario.