Archivi mensili:Giugno 2026

Accreditamento sanitario in ritardo: il risarcimento spetta al giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 22497/2026)

L’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata è una concessione: presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggetti del richiedente quanto del quadro complessivo dell’offerta sanitaria, non rimuove un limite all’esercizio di un diritto preesistente ma attribuisce una facoltà fino ad allora inesistente, ovvero stipulare contratti con le ASL ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio dell’accreditamento spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non riconducendosi al danno da lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’attività provvedimentale della P.A., comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Corte dei Conti: l’agente contabile titolare di carta di credito deve depositare il conto giudiziale

L’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 1, commi da 47 a 53, della l. 549/1995, compete ai titolari delle contabilità speciali, quali i dirigenti generali o i dirigenti a tale scopo delegati. Il mero riepilogo delle spese sostenute con carte di credito non può sostituire il conto del singolo contabile, né esonerare l’agente contabile dalla presentazione della rendicontazione annuale assoggettata ai controlli, in particolare a quello in forma giudiziale di competenza della Corte dei conti, anche quando l’amministrazione abbia rappresentato che le spese inerenti alle suddette carte siano state incluse nei rendiconti dell’economo centrale della Regione.

Corte dei Conti: il titolare della carta di credito regionale deve rendere il conto giudiziale

Il titolare di una carta di credito assegnata da un ente pubblico per spese di gestione, pur disponendo direttamente della provvista finanziaria necessaria, è tenuto alla resa del conto giudiziale, in quanto figura tipizzata soggetta a specifici adempimenti di rendicontazione annuale, e il mero riepilogo delle spese sostenute non sostituisce l’obbligo di presentazione del conto individuale assoggettato ai controlli della Corte dei Conti, anche quando le spese siano state incluse nei rendiconti dell’economo centrale.

Controllo giudiziario volontario: il giudice della prevenzione deve verificare il pericolo di infiltrazione mafiosa

Il controllo giudiziario volontario, istituto autonomo rispetto all’amministrazione giudiziaria e al controllo prescrittivo, non dispensa il giudice della prevenzione dall’accertamento del pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, presupposto essenziale per la sussistenza della misura. La verifica non può limitarsi alla bonificabilità dell’impresa, ma deve comprendere la valutazione della relazione con l’organizzazione criminale, senza la quale non vi sarebbe alcun bisogno di emenda né sarebbe verificabile, all’esito del periodo di controllo, se la società abbia attuato e consolidato il superamento delle accertate criticità determinate dall’occasionale contatto con la criminalità organizzata.