Accreditamento sanitario in ritardo: il risarcimento spetta al giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 22497/2026)
L’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata è una concessione: presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggetti del richiedente quanto del quadro complessivo dell’offerta sanitaria, non rimuove un limite all’esercizio di un diritto preesistente ma attribuisce una facoltà fino ad allora inesistente, ovvero stipulare contratti con le ASL ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio dell’accreditamento spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non riconducendosi al danno da lesione dell’affidamento sulla correttezza dell’attività provvedimentale della P.A., comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.