Archivi mensili:Ottobre 1988

Art. 746-quater. Trasferimento di procedimenti penali all’estero.

1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all’estero, per gli stessi fatti per i quali si e’ proceduto all’iscrizione a norma dell’articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorita’ straniera. 2. La decisione sul trasferimento del procedimento all’estero… Leggi tutto »

Art. 746-ter. Assunzione di procedimenti penali dall’estero.

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorita’ giudiziarie, il pubblico ministero da’ tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso… Leggi tutto »

Art. 746-bis. Disposizioni generali.

((Titolo IVbis TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI)) 1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorita’ giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell’autorita’ giudiziaria di altro Stato perche’ essa proceda che l’assunzione, nello Stato, del… Leggi tutto »

Art. 746. Effetti sull’esecuzione nello Stato.

1. L’esecuzione della pena nello Stato e’ sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima. 2. La pena non puo’ piu’ essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa e’ stata interamente espiata. Visto, Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

Art. 745. Richiesta di misure cautelari all’estero.

1. Se e’ domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della liberta’ personale e il condannato si trova all’estero, il ((Ministro della giustizia)) ne richiede la custodia cautelare. 2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il ministro ha facolta’ di richiedere il sequestro. 2-bis. Il Ministro ha altresi’ facolta’, nei casi previsti da accordi internazionali, di… Leggi tutto »

Art. 743. Deliberazione della corte di appello.

1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della liberta’ personale non e’ ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ((Ministro della giustizia)) trasmette gli atti al procuratore generale affinche’ promuova il procedimento davanti alla corte… Leggi tutto »

Art. 742.

Capo II ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE Poteri del ((Ministro della giustizia)) e presupposti dell’esecuzione all’estero 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, ((il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede)) l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e’ richiesta dallo stato… Leggi tutto »

Art. 741. Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere.

1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall’articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno. 2. Negli altri casi, la domanda e’ proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della… Leggi tutto »