Art. 746-quater. Trasferimento di procedimenti penali all’estero.
1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all’estero, per gli stessi fatti per i quali si e’ proceduto all’iscrizione a norma dell’articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorita’ straniera. 2. La decisione sul trasferimento del procedimento all’estero… Leggi tutto »