Appalto con la PA e annullamento dell’aggiudicazione: il conto finale lo giudica il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 30580/2021)
Le domande di pagamento del corrispettivo e degli altri rimedi civilistici conseguenti alla parziale esecuzione del contratto di appalto con una pubblica amministrazione spettano al giudice ordinario, anche dopo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, restando al giudice amministrativo la sola cognizione in via principale della legittimità della revoca o dell’annullamento di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Ne discende che è del giudice ordinario valutare se e in quale misura l’annullamento si riverbera sul contratto, e che la giurisdizione si determina ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. al momento della domanda.