Archivi mensili:Ottobre 2021

Appalto con la PA e annullamento dell’aggiudicazione: il conto finale lo giudica il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 30580/2021)

Le domande di pagamento del corrispettivo e degli altri rimedi civilistici conseguenti alla parziale esecuzione del contratto di appalto con una pubblica amministrazione spettano al giudice ordinario, anche dopo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, restando al giudice amministrativo la sola cognizione in via principale della legittimità della revoca o dell’annullamento di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Ne discende che è del giudice ordinario valutare se e in quale misura l’annullamento si riverbera sul contratto, e che la giurisdizione si determina ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. al momento della domanda.

Condannati dalla Corte dei conti: in Cassazione si discute la giurisdizione, mai il merito (Cass. Sez. Unite, n. 30112/2021)

Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 362 cod. proc. civ. e art. 207 del d.lgs. n. 174 del 2016, e l’eccesso di potere giurisdizionale resta confinato al difetto assoluto o relativo, non agli errori di giudizio o di procedimento. Ne discende che non è sconfinamento l’accertamento, da parte del giudice contabile, dell’illegittimità del provvedimento che ha cagionato il danno erariale, poiché la verifica è elemento della responsabilità amministrativa e non invade la sfera riservata all’amministrazione, come non lo è il sindacato sul mutamento del thema decidendum.

Giurisdizione contestata dopo l’ordinanza: niente regolamento preventivo, si va in appello (Cass. Sez. Unite, n. 30111/2021)

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando proposto dopo che il giudice di merito ha concluso il procedimento con l’ordinanza che chiude la cognizione sommaria e dichiara il difetto di giurisdizione, pronuncia equiparata alla sentenza ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ.: il mezzo preventivo resta infatti esperibile solo finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, a norma dell’art. 41 cod. proc. civ. Ne discende che la declaratoria, essendo appellabile ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ., deve essere impugnata con l’appello, senza conversione in ricorso ordinario e senza ricorso per saltum.

Revocatoria per crediti erariali: a giudicare è la Corte dei conti, non il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 29561/2021)

L’azione revocatoria promossa dal pubblico ministero contabile ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. per tutelare il credito erariale appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti: rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale attribuiti al Procuratore regionale dall’art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016 e realizza la tutela dei crediti erariali ex art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005. Ne discende che la devoluzione non viola l’art. 103, secondo comma, Cost., nonostante il coinvolgimento di diritti di terzi estranei al rapporto di servizio, né gli artt. 3, 24 e 25 Cost., per la natura accessoria e strumentale dell’azione.

Colpa del professionista che doveva versare le imposte: l’esonero del contribuente vale anche senza la procedura del 1995 (Cass. Sez. Unite, n. 28640/2021)

L’art. 1 della legge n. 423 del 1995, che disciplina in via speciale la sospensione e lo sgravio delle soprattasse e delle pene pecuniarie derivanti dalla condotta illecita di professionisti, e l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, causa generale di non punibilità del contribuente per il fatto di un terzo, operano su piani distinti, prevalendo la prima (lex posterior generalis non derogat priori speciali). Ne discende che il contribuente può provare in giudizio la non punibilità, onere a suo carico, dimostrando di aver fornito al professionista la provvista e di aver vigilato sull’esecuzione del mandato, senza gli adempimenti procedimentali della legge n. 423 del 1995.

Somme pagate a un dirigente regionale e chieste indietro: a decidere è il giudice ordinario, non la Corte dei conti (Cass. Sez. Unite, n. 27890/2021)

L’azione con cui la pubblica amministrazione chiede la restituzione di somme corrisposte al proprio dipendente in violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico realizza l’adempimento di un’obbligazione di fonte lavorativa e non un danno erariale, spettando perciò al giudice ordinario. La giurisdizione contabile resta riservata all’azione del procuratore contabile di cui all’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, esperibile in caso di inerzia dell’amministrazione, non potendo le due azioni sovraporsi, in applicazione del divieto del bis in idem.

Selezione per titoli che non è un concorso: anche il rinnovo del contratto va davanti al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 27889/2021)

È concorsuale unicamente la procedura caratterizzata da bando, valutazione comparativa e graduatoria di merito che individui i vincitori, restando escluse le mere verifiche, anche per titoli, calibrate su requisiti apprezzati in termini assoluti. Soltanto le controversie sulle procedure concorsuali sono devolute al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, competendo invece al giudice ordinario, ai sensi del comma 1 della stessa norma, quelle sul diritto all’assunzione e sulla gestione del rapporto, ivi compreso il rinnovo, ove la verifica sia tecnico-professionale e non comparativa.

Stipendio contestato a un dirigente dell’ANAC: la paga si difende in tribunale, non davanti al giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 27888/2021)

Le controversie inerenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spettano in via generale al giudice ordinario, restando devolute al giudice amministrativo soltanto i rapporti con le amministrazioni indicate dall’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, non potendo l’art. 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, norma processuale meramente ricognitiva, ampliarle. Poiché la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, desunto dalla causa petendi, quando la pretesa attenga al riordino organizzativo e al rilievo della contrattazione collettiva, e non all’attuazione della disciplina autonoma dell’ente, la cognizione compete al giudice ordinario.

Sequestro preventivo a fini di confisca: al riesame serve la motivazione sul periculum in mora (Cass. Sez. Unite, n. 36959/2021)

Il sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. e finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, rapportandola alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto all’esito del giudizio. Salvo nelle ipotesi in cui la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione della cosa costituiscano reato, per le quali basta indicare l’appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili ex lege, la sola confiscabilità del bene non esime dal motivare la ragione dell’ablazione anticipata.

Verificazione senza contraddittorio davanti al giudice amministrativo: l’errore di rito non si denuncia in Cassazione (Cass. Sez. Unite, n. 27324/2021)

Il controllo delle Sezioni Unite sulle sentenze dei giudici amministrativi di ultimo grado in materia di giurisdizione si esaurisce nei limiti esterni, ossia nel difetto assoluto o relativo di giurisdizione e nell’eccesso di potere giurisdizionale, restando estranei gli errors in procedendum, che attengono alla legittimità dell’esercizio del potere e non ai suoi confini. La lesione del contraddittorio nella verificazione non è denunciabile per cassazione: la verificazione, di cui all’art. 66 cod. proc. amm., è attività istruttoria distinta dalla consulenza tecnica, non integralmente soggetta al contraddittorio, assicurato dalla replica con memorie, e non sostituisce l’amministrazione.