Prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo: la Corte di Cassazione fissa il termine al 20 novembre 2012
La prescrizione del diritto dell’assicurato a ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza decorre dalla data in cui l’evento assicurato è stato denunciato, e non dalla data della perizia contrattuale richiesta in sede di arbitrato irrituale; la chiamata di perizia successiva non interrompe il decorso del termine prescrizionale, il quale si estingue nel caso di specie il 20 novembre 2012, come confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11959 del 30 aprile 2026.