Archivi mensili:Aprile 2026

Prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo: la Corte di Cassazione fissa il termine al 20 novembre 2012

La prescrizione del diritto dell’assicurato a ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza decorre dalla data in cui l’evento assicurato è stato denunciato, e non dalla data della perizia contrattuale richiesta in sede di arbitrato irrituale; la chiamata di perizia successiva non interrompe il decorso del termine prescrizionale, il quale si estingue nel caso di specie il 20 novembre 2012, come confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11959 del 30 aprile 2026.

Cassazione: il pagamento del contributo è condizione necessaria per accedere alla riduzione della sanzione

L’accesso al regime sanzionatorio agevolato previsto dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000 richiede quale condizione imprescindibile il pagamento della contribuzione evasa, da effettuarsi nel termine fissato dall’ente previdenziale, senza che sia necessario, ai fini dell’imposizione di detto termine, il previo venir meno della situazione di obiettiva incertezza sulla debenza del contributo o del premio, costituente ulteriore presupposto per la riduzione della sanzione. Tale conclusione è coerente con la complessiva disciplina delle sanzioni civili dettata dal legislatore, non contrasta né con il tenore letterale né con la ratio della disposizione in rilievo e non espone alle criticità che, invece, deriverebbero dall’adesione alla diversa esegesi prospettata dal Collegio rimettente.

Cassazione Civile: l’azione di ingiustificato arricchimento è proponibile anche in caso di violazione delle norme di contabilità pubblica

L’azione di ingiustificato arricchimento è proponibile anche nel caso in cui l’ente locale abbia acquisito beni o servizi in violazione delle norme di contabilità pubblica, non essendo applicabile per identità di ratio l’art. 23, comma 4, del d.l. n. 66/1989 e l’art. 35 del d.lgs. n. 77/1995, che prevedono la costituzione del rapporto obbligatorio tra il privato e il funzionario che ha consentito l’esecuzione della fornitura, in quanto tali norme non escludono la sussistenza dell’arricchimento ingiustificato a favore dell’ente, ma solo la responsabilità del funzionario verso il privato.

Cassazione Civile: il custode di autovetture non è ausiliario del giudice ai fini della decadenza dall’indennità

Il custode di autovetture sottoposte a sequestro penale non è assimilabile a ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. 115/2002, né rientra tra i soggetti soggetti a decadenza dall’indennità per attività svolta se non richiedono il compenso entro 100 giorni dalla cessazione dell’incarico. La disciplina della decadenza prevista dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. 115/2002 non è applicabile alla liquidazione dell’indennità di custodia, la quale è disciplinata autonomamente dall’art. 72 del medesimo decreto, che non prevede termini di decadenza. Il custode, pur essendo un ausiliario del giudice, non svolge funzioni di amministrazione attiva dei beni sottoposti a vincolo, ma meri atti di conservazione, e la sua figura è distinta da quella degli ausiliari del giudice in materia di indennità. Pertanto, la prescrizione delle pretese di indennità di custodia deve essere valutata secondo le regole generali di prescrizione, e non applicando il termine di decadenza previsto dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. 115/2002.

Il Gse chiede indietro gli incentivi: per farlo vale l’ordinario, non il Tar (Cass. Sez. Unite, n. 9089/2026)

La controversia avente ad oggetto la restituzione degli incentivi già erogati dopo la definitiva decadenza dal diritto alle tariffe si risolve in una pretesa di credito, senza che l’amministrazione debba nuovamente esercitare il potere autoritativo, ormai esauritosi; l’art. 133 c.p.a. resta così estraneo alla fattispecie. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, sulla mancata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., la sentenza del Consiglio di Stato è cassata e la causa rimessa al giudice ordinario.

Conto Energia e ripetizione d’indebito: fuori dal giudicato la pretesa del Gse (Cass. Sez. Unite, n. 9092/2026)

Nel giudizio sulla restituzione degli incentivi percepiti la decadenza dichiarata dal Gse si configura come mero antecedente della pretesa restitutoria, collocandosi la lite in una fase, quella della ripetizione dell’indebito, in cui l’intervento autoritativo dell’amministrazione deve ritenersi definitivamente esaurito. Le pronunce che radicano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla disciplina sostanziale del regime incentivante non sono pertanto pertinenti, e la causa va riassunta davanti al giudice ordinario.

Decadenza definita, poi il conto: a riprendersi gli incentivi è il giudice civile (Cass. Sez. Unite, n. 9094/2026)

L’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo, ma richiede che l’oggetto della lite sia l’esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo. La controversia sulla restituzione degli incentivi non attiene alle procedure concernenti la produzione di energia né al provvedimento di decadenza, già oggetto di separato giudizio conclusosi per la sua legittimità, ma a una pretesa restitutoria di diritto soggettivo di credito, devoluta al giudice ordinario.

Incentivi fotovoltaici già pagati: la restituzione spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 9097/2026)

Accertata e non più impugnabile la decadenza dalle tariffe incentivanti, la domanda di restituzione delle somme già erogate non reclama alcun nuovo esercizio di potere pubblico, ma si risolve in un ordinario indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., spettante al giudice ordinario secondo le Sezioni Unite n. 10016 del 2021. Il giudice dell’obbligazione restitutoria interpretato il provvedimento di decadenza in senso meramente ricognitivo, come fatto giuridico definitivo, la cui legittimità non è più contestata. Cassata la sentenza del Consiglio di Stato.

Accreditamento sanitario: è una concessione, il danno lo giudica l’amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 8693/2026)

L’accreditamento di una struttura sanitaria privata è una concessione e non un’autorizzazione, perché subordinato a valutazioni discrezionali di rispondenza ai requisiti di qualificazione, di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e di verifica dell’attività svolta, attribuendo una facoltà fino ad allora inesistente. Il danno derivante dal ritardo o dal diniego va dunque devoluto al giudice amministrativo, anche ai sensi della giurisprudenza sul danno da affidamento incolpevole, che presuppone un provvedimento apparentemente legittimo e poi revocato. Ricorso rigettato.

Permesso di soggiorno e contributo indebito: la rinuncia estingue la Cassazione (Cass. Sez. Unite, n. 8696/2026)

Per la ripetizione dell’indebito relativo al contributo versato per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno la giurisdizione spetta al giudice tributario, come già affermato dalle Sezioni Unite con la ordinanza n. 20323 del 2025 in un caso identico, dovendosi qualificare l’atto come atto amministrativo generale di attuazione della legge e non come pretesa tributaria sostanziale. Intervenuta la rinuncia del ricorso per il venir meno dell’interesse, il giudizio è dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese per la novità della questione.