Archivi mensili:Dicembre 1992

Art. 407. Disposizione transitoria.

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Artt. 232-240 Codice della Strada) 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

Art. 406. Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie.

1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l’attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino… Leggi tutto »

Art. 405.

(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade). 1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati… Leggi tutto »

Art. 403. Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

1. L’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell’articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all’articolo 116 del codice, e’ completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all’interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.… Leggi tutto »

Art. 400. Sospensione della patente di guida in caso di recidiva.

1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell’articolo 218, comma 3, del codice, l’aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di piu’ violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della… Leggi tutto »

Art. 399. Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida – Sospensione della carta di circolazione.

1. Nei casi previsti dall’articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l’organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall’avente diritto o dal conducente del veicolo. All’uopo, l’agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo… Leggi tutto »