Art. 408. Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993.
CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Artt. 232-240 Codice della Strada) 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l’attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino… Leggi tutto »
(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade). 1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati… Leggi tutto »
1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all’articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l’installazione risulti piu’ opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e… Leggi tutto »
1. L’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell’articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all’articolo 116 del codice, e’ completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all’interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.… Leggi tutto »
1. L’archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell’articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all’articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, e’ completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all’interno del… Leggi tutto »
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I DISPOSIZIONI FINALI (Artt. 226-231 Codice della Strada) 1. L’archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell’articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, e’ completamente informatizzato e… Leggi tutto »
1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell’articolo 218, comma 3, del codice, l’aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di piu’ violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della… Leggi tutto »
1. Nei casi previsti dall’articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l’organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall’avente diritto o dal conducente del veicolo. All’uopo, l’agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo… Leggi tutto »