Archivi mensili:Settembre 1988

Art. Articolo 143. Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali.

Titolo IV TRADUZIONE DEGLI ATTI 1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi’ diritto all’assistenza gratuita… Leggi tutto »