Archivi mensili:Marzo 2026

Canoni enfiteutici di Solofra: a decidere è il Commissario per gli usi civici (Cass. Sez. Unite, n. 7905/2026)

La decisione sulla spettanza dei canoni enfiteutici relativi a terreni ritenuti allodiali o ancora gravati da usi civici richiede il previo accertamento del regime di appartenenza dei suoli, con il conseguente riparto degli oneri probatori e il rilievo delle verifiche demaniali e delle operazioni di sistemazione, tra cui le legittimazioni del 1938. Accertata la qualitas soli come antecedente logico imprescindibile della pretesa comunale, la controversia spetta al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Napoli, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.

Direzione di struttura sanitaria: atto privatistico, la tutela va al giudice civile (Cass. Sez. Unite, n. 6970/2026)

Il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessiva, pur attraverso procedura selettiva e valutazione comparativa, si traduce in un atto espressivo di un potere privatistico e non di un potere amministrativo, a garanzia dei principi di imparzialità e buonandamento di cui all’art. 97 Cost., declinati sul piano civilistico dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Ne discende la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo va riassunto, con la tutela piena di cui all’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.

Vettura bruciata dai cassonetti: il danno resta con il giudice di pace (Cass. Sez. Unite, n. 6798/2026)

Il danno cagionato da cose in custodia, nella specie i cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti da cui si è propagato l’incendio che ha distrutto la vettura, non tocca la gestione del servizio né l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione. La causa petendi, fondata sugli artt. 2051 e 2043 c.c. e sulla mancata manutenzione dei manufatti, attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario: è cassata la sentenza del giudice di pace che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Rinuncia al ricorso: il processo si estingue anche senza l’accettazione (Cass. Sez. Unite, n. 6797/2026)

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione da parte delle controparti, perché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l’interesse della parte a contrastare l’impugnazione. Sussistendo i presupposti dell’art. 390 c.p.c. il giudizio di legittimità è dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese, e resta esclusa la responsabilità di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in presenza di rinuncia legittima.

Notifica nulla e rinnovata: la prescrizione è interrotta, salvo la colpa del notificante (Cass. Sez. Unite, n. 6474/2026)

La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale che non sia mai pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a causa della nullità della notificazione, qualora la rinnovazione dell’atto comporti la sanatoria ex tunc del vizio; al destinatario resta salva la possibilità di eccepire e dimostrare che il mancato perfezionamento originario è ascrivibile a colpa del notificante, il quale deve aver agito diligentemente per assicurare continuità e speditezza al procedimento. Cassata la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

Risoluzione ante fallimento: ordinario solo se restano utilità fuori dal concorso (Cass. Sez. Unite, n. 6481/2026)

La domanda di risoluzione per inadempimento, proposta e trascritta prima del fallimento su beni soggetti a regime pubblicitario, non può più proseguire nel rito ordinario ove miri a pretese restituzioni o risarcitorie devolute al concorso, attesa la preminenza degli artt. 24 e 52 l. fall. sulla specialità, concentrazione e speditezza del procedimento; il rito ordinario resta possibile solo per utilità estranee alla partecipazione al concorso o quando sulla domanda sia già intervenuta una sentenza non definitiva. Il ricorso è respinto.

Vendita immobili risolta in vita del fallito: le restituzioni vanno al passivo (Cass. Sez. Unite, n. 6495/2026)

L’art. 72, comma 5, l. fall. dà evidenza del principio secondo cui le pretese restitutorie o risarcitorie che abbiano titolo in una vicenda che, per l’effetto retroattivo della pronuncia risolutoria, deve considerarsi esaurita prima dell’apertura del concorso, sono opponibili alla massa e vanno accertate secondo gli artt. 92 e ss. l. fall. La sentenza che dispone la risoluzione, benché resa in sede fallimentare con efficacia endoconcorsuale, conserva natura dichiarativa o costitutiva e non incidentale.

Risoluzione chiesta prima del fallimento: la causa passa al rito del concorso (Cass. Sez. Unite, n. 6496/2026)

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di pretese restitutorie o risarcitorie nei confronti della massa, se proposta e trascritta prima della dichiarazione di fallimento, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va riproposta secondo il rito speciale dell’accertamento del passivo; resta invece procedibile davanti al giudice ordinario quando sia diretta a conseguire utilità estranee al concorso o su di essa sia già stata pronunciata sentenza non passata in giudicato. Il ricorso del fallimento è rigettato.

Fallimento dell’appaltatrice e crediti risarcitori verso RFI: ammissione al passivo senza riserva (Cass. Sez. Unite, n. 6498/2026)

Il tribunale fallimentare non può far dipendere l’accertamento del credito insinuato dal passaggio in giudicato o dall’esito di altro giudizio pendente davanti al giudice ordinario, salvo che ricorra una delle riserve tipiche contemplate dall’art. 96 della legge fallimentare: l’ammissione del credito «con riserva» è pertanto illegittima quando la fattispecie non vi sia riconducibile. La domanda di risoluzione proposta dal contraente in bonis non subisce arresti per la pendenza della contrapposta pretesa azionata dal curatore nella sede ordinaria, e la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare è assicurata dal giudicato endofallimentare.

Sdemaniale tacito: il giudicato del 2018 chiude la partita (Cass. Sez. Unite, n. 6346/2026)

Ove sia controversa l’appartenenza di un bene al demanio idrico, il giudice ha il potere-dovere di accertare, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, i caratteri oggettivi del bene per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli allegati dalle parti possono essere valutati soltanto come elementi di fatto. Nella specie la domanda di sdemanializzazione tacita era già stata definita dalla sentenza n. 189 del 2018, che aveva negato i presupposti della dismissione implicita, e l’accertamento della persistente natura demaniale delle particelle in contesa aveva formato giudicato sostanziale, precludendo la riproposizione della medesima domanda fra le stesse parti: il ricorso è rigettato.