Esondazione causata dall’acqua rilasciata da una diga: la responsabilità del gestore è oggettiva (Cass. Sez. Unite, n. 20943/2022)
In tema di responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., il gestore di una diga risponde dei danni causati dal rilascio delle acque in base a un criterio di imputazione oggettivo, che prescinde dal comportamento del custode e dall’osservanza di obblighi di diligenza o di comunicazione alle autorità. Ne discende che l’esimente del caso fortuito va valutata su un piano oggettivo, verificando se il nesso causale sia stato eliso da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, e non accertando il rispetto degli obblighi informativi di protezione civile.