Contraffazione di un marchio UE contestata a una catena di supermercati tedesca: a decidere è il giudice italiano (Cass. Sez. Unite, n. 13702/2022)
Ai sensi dell’art. 125, par. 5, del Regolamento UE n. 2017/1001, la giurisdizione sulle domande di contraffazione di un marchio dell’Unione europea spetta anche all’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui si è verificato o rischia di verificarsi il fatto lesivo, indipendentemente dal domicilio dei convenuti in altri Stati membri. La connessione con un’eventuale ulteriore azione fondata sul Regolamento UE n. 1215/2012 non preclude l’instaurazione di distinti giudizi dinanzi alle rispettive autorità competenti. Ne discende che la giurisdizione italiana permane anche quando pendano altrove azioni tra parti diverse.