Archivi mensili:Ottobre 2022

Subappalto revocato in un cantiere RFI: il danno al subappaltatore si chiede al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 32148/2022)

La revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante radica la giurisdizione amministrativa solo quando investe direttamente la fase di selezione dell’impresa o di aggiudicazione dei lavori; quando invece l’intervento della committenza si colloca nella fase esecutiva del rapporto, fondato su una valutazione tecnica negativa sopravvenuta, la causa petendi resta di natura privatistica. Ne discende che la domanda di risarcimento del mancato guadagno proposta dal subappaltatore, sia contro l’appaltatore per inadempimento contrattuale sia, in subordine, contro la stazione appaltante ex art. 2043 cod. civ., appartiene al giudice ordinario.

Quote latte non versate all’AGEA dal primo acquirente: a giudicare è la Corte dei conti (Cass. Sez. Unite, n. 32146/2022)

Il primo acquirente di latte che omette di trattenere e versare all’AGEA il prelievo supplementare dovuto dai produttori instaura con la pubblica amministrazione un vero e proprio rapporto di servizio in senso lato, rilevante ai fini della responsabilità erariale, a prescindere dalla natura privatistica del soggetto e dalla qualificazione penalistica del suo ruolo. Ne discende che la domanda di risarcimento del danno erariale per il mancato riversamento del prelievo appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, mentre la giurisdizione amministrativa resta limitata alla sola fase di assegnazione e quantificazione del prelievo.

Contributi per l’uso temporaneo di frequenze radiotelevisive: la lite è del giudice ordinario, non del fisco (Cass. Sez. Unite, n. 32121/2022)

I contributi dovuti ai sensi dell’art. 38 dell’Allegato n. 25 al d.lgs. n. 259 del 2003 per le autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d’uso delle frequenze hanno natura non tributaria, costituendo il corrispettivo sinallagmatico dell’utilizzo di una risorsa pubblica scarsa e non un prelievo coattivo finalizzato al concorso alle pubbliche spese. Ne discende che la controversia sul recupero a conguaglio di tali contributi non appartiene alla giurisdizione tributaria, né a quella amministrativa ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera b), del codice del processo amministrativo, ma spetta al giudice ordinario quale giudice del rapporto obbligatorio.

Spese processuali quando la domanda è accolta solo in parte: niente condanna per il vincitore (Cass. Sez. Unite, n. 32061/2022)

In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne discende che la parte comunque vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, potendosi, in presenza dei presupposti dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., disporne soltanto la compensazione totale o parziale.

Transazione tra privati valutata in via incidentale dal giudice amministrativo: non è questione di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 32001/2022)

La valutazione che il giudice amministrativo compie, in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, degli effetti di un accordo transattivo tra le parti sulla pregiudizialità rispetto al giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo non costituisce violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma esercizio della giurisdizione amministrativa stessa. Ne discende che il ricorso che denunci tale valutazione come eccesso di potere giurisdizionale è inammissibile, trattandosi di questione di merito e non di riparto di giurisdizione.

Adeguamento del contratto con la RSA per l’emergenza Covid: a decidere è il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 30963/2022)

Quando la domanda è diretta a ottenere, in base ai criteri di interpretazione secondo buona fede, l’adeguamento delle condizioni economiche di un accordo contrattuale già concluso tra una struttura accreditata e il Servizio Sanitario Nazionale, essa non investe il sindacato sull’esercizio del potere amministrativo, ma mira al riconoscimento di un diritto nascente dal rapporto contrattuale divenuto, per sopravvenienze eccezionali e imprevedibili, eccessivamente oneroso. Ne discende che la controversia, riguardando esclusivamente l’interpretazione e l’esecuzione del contratto di accreditamento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Prescrizione maturata prima della condanna: il giudice d’appello deve revocare le statuizioni civili (Cass. Sez. Unite, n. 39614/2022)

Il giudice di appello che, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione, sia per la constatazione di un errore in cui sia incorso il primo giudice, sia per valutazioni difformi, che la causa estintiva si è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute. La soluzione prescinde dalla natura del profilo di merito su cui si fonda la difformità, come l’esclusione della recidiva o il giudizio di comparazione fra le circostanze.

Project financing mai concluso dalla PA: il risarcimento del danno si chiede al giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 30712/2022)

La pretesa risarcitoria fondata esclusivamente sull’omesso esercizio dell’attività provvedimentale necessaria a evitare il pregiudizio lamentato, e non sulla lesione di un affidamento maturato rispetto a un provvedimento già adottato e poi non confermato, resta devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ne discende che la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, relativa alla conduzione di una procedura di project financing mai completata, appartiene alla giurisdizione amministrativa e non a quella del giudice ordinario.

Sospensione del processo per litigi connessi: non basta se le parti in causa non coincidono (Cass. Sez. Unite, n. 30148/2022)

La sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 cod. proc. civ. presuppone che il rapporto di pregiudizialità intercorra tra cause pendenti fra le medesime parti, poiché la decisione di un giudizio tra soggetti diversi non può fare stato nei confronti di chi non vi ha partecipato e non costituisce quindi l’antecedente logico-giuridico necessario dell’altra decisione. Ne discende che, in presenza di una parziale diversità delle parti nei due procedimenti connessi, il giudice non può disporre la sospensione necessaria, dovendo ciascun giudizio proseguire autonomamente, anche a tutela del principio del contraddittorio.

Espulsione dello straniero omessa nell’abbreviato: contro la sentenza si va in cassazione (Cass. Sez. Unite, n. 38810/2022)

La sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che ometta di statuire sulla misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 non è appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen., ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. Annullata la sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte dispone la trasmissione degli atti al medesimo giudice ex art. 623, primo comma, lett. d), cod. proc. pen.