Vendita di un immobile pubblico dismesso dal Fondo Immobili Pubblici: la tutela del conduttore resta al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 17616/2022)
La vendita di un immobile pubblico, effettuata dalla società che gestisce il fondo comune d’investimento (FIP) a favore di un terzo acquirente, è un atto di autonomia negoziale privata e non l’esercizio di un potere pubblico di dismissione, poiché l’art. 4 del d.l. n. 351 del 2001 disciplina solo il trasferimento dei beni al fondo, non la loro successiva rivendita. Ne discende che la domanda del conduttore diretta a far accertare il proprio diritto di opzione o di prelazione sull’immobile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi individuare la giurisdizione in base al petitum sostanziale e non alla veste formale della domanda.