Compensi del professionista per il concordato: prededuzione nel fallimento solo se l’opera è servita al piano (Cass. Sez. Unite, n. 42093/2021)
Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per accedere al concordato preventivo è prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la prestazione sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, della legge fallimentare, alle finalità della prima procedura, con inerenza necessaria apprezzata ex ante, e sempre che il debitore vi sia stato ammesso ai sensi dell’art. 163 della legge fallimentare. Restano impregiudicate l’ammissione al passivo con eventuale prelazione e la non ammissione, totale o parziale, ove si accerti l’inadempimento dell’obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudolente.