Archivi mensili:Dicembre 2021

Compensi del professionista per il concordato: prededuzione nel fallimento solo se l’opera è servita al piano (Cass. Sez. Unite, n. 42093/2021)

Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per accedere al concordato preventivo è prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la prestazione sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, della legge fallimentare, alle finalità della prima procedura, con inerenza necessaria apprezzata ex ante, e sempre che il debitore vi sia stato ammesso ai sensi dell’art. 163 della legge fallimentare. Restano impregiudicate l’ammissione al passivo con eventuale prelazione e la non ammissione, totale o parziale, ove si accerti l’inadempimento dell’obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudolente.

Ridurre la sanzione con motivazione contraddittoria non basta: al CNF si torna a decidere (Cass. Sez. Unite, n. 42090/2021)

Nell’applicazione delle sanzioni disciplinari, la mitigazione della pena deve fondarsi su elementi effettivamente idonei a giustificarla e coerentemente sviluppati nella motivazione: non possono concorrere a tale fine circostanze che lo stesso provvedimento abbia qualificato come irrilevoli, né la mera enunciazione di una proposta di adempimento mai tradotta in atti concreti. L’illogicità irriducibile e la motivazione apparente che ne discendano integrano violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e legittimano la cassazione con rinvio, restando precluso al giudice di legittimità ogni sindacato sul merito delle valutazioni disciplinari.

Fideiussioni al modello ABI: nulle solo le clausole che ricalcano l’intesa, il resto resta valido (Cass. Sez. Unite, n. 41994/2021)

I contratti di fideiussione stipulati a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per le sole clausole contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e con l’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono parzialmente nulli ai sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima legge e dell’art. 1419 cod. civ., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata. La nullità colpisce dunque le sole clausole ricalcate dal modello, restando salvo il contratto nella restante parte, a meno che dal testo o aliunde risulti una diversa volontà delle parti.

Stabilizzazione del precario non è un concorso: a giudicare non è il Tar ma il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 40953/2021)

La procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato prevista dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 non è una procedura concorsuale: l’amministrazione non bandisce un concorso, ma dà solo avviso della possibilità di presentare domanda e verifica il possesso di requisiti predeterminati dalla legge, senza esercitare alcun pubblico potere. La controversia spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve a quel giudice le controversie inerenti al diritto all’assunzione, restando al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali, con bando, valutazione comparativa e graduatoria.

Reputazione lesa on line contro un ente svedese: la clausola estera non allontana il giudice italiano (Cass. Sez. Unite, n. 40548/2021)

In materia di illeciti civili la domanda risarcitoria si radica davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui il danno è avvenuto o può avvenire, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Reg. UE n. 1215/2012, e la lingua del messaggio o il luogo della sua pubblicazione restano irrilevanti, rilevando la diffusione accessibile anche nel Paese del foro. La clausola di proroga della giurisdizione di cui all’art. 25 del medesimo Regolamento non si estende alle pretese di natura extracontrattuale e non può essere invocata dalla parte che, ceduto il contratto, non ne è più contraente, né è configurabile il rapporto di pregiudizialità di cui all’art. 31 del Regolamento.

Dieci anni senza carcere estinguono la pena, anche se il condannato è espulso (Cass. Sez. Unite, n. 46387/2021)

Il decorso del tempo ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio dal giorno in cui la condanna diviene irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere se questi si sottrae volontariamente all’esecuzione con l’evasione. Il procedimento di esecuzione sospeso ai sensi dell’art. 656, quinto comma, cod. proc. pen. non rientra tra le ipotesi di cui all’art. 172, quinto comma, cod. pen., né l’assenza del condannato dal territorio dello Stato, per esempio in conseguenza di espulsione, sospende il decorso del termine.

Sezioni civile e penale non litigano di competenza: niente regolamento, la scelta spetta al presidente (Cass. Sez. Unite, n. 38596/2021)

Le sezioni civili e penali di uno stesso tribunale sono articolazioni interne di un unico ufficio, sicché il riparto degli affari tra di esse non è questione di competenza. Ne discende che la dichiarazione di inammissibilità con la quale il giudice civile rinvia la causa al giudice penale non è impugnabile con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 cod. proc. civ.: l’assegnazione si corregge con la rimessione al presidente ai sensi dell’art. 168-bis cod. proc. civ. o, per il provvedimento che definisce il giudizio in rito, con l’appello ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. Il principio dell’apparenza vale solo se il giudice qualifichi la questione come di competenza.