Archivi mensili:Gennaio 1942

Art. 221. Processi d’espropriazione mobiliare.

Nei processi d’espropriazione di beni mobili in cui prima dell’entrata in vigore del codice e’ stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all’articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue. Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma… Leggi tutto »

Art. 220. Espropriazione forzata soltanto iniziata.

Se prima dell’entrata in vigore del codice e’ stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l’istanza di assegnazione o di vendita a norma dell’articolo 501… Leggi tutto »

Art. 218. Impugnazioni relative alle cause di lavoro.

Le sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore del codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell’articolo 450 del codice davanti alla sezione della corte d’appello ivi indicata. Se l’appello e’ stato gia’ proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte. In entrambi i… Leggi tutto »

Art. 216. Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria.

Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l’entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell’articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’invito. Se entro il termine indicato nel comma precedente non e’… Leggi tutto »