Art. 221. Processi d’espropriazione mobiliare.
Nei processi d’espropriazione di beni mobili in cui prima dell’entrata in vigore del codice e’ stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all’articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue. Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma… Leggi tutto »