Passaggio a livello chiuso dalle Ferrovie per sicurezza: la tutela passa dal giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 33242/2022)
La chiusura di un passaggio a livello su strada privata, disposta dal gestore della rete ferroviaria con un formale provvedimento di revoca della convenzione che ne consentiva l’uso, in quanto motivata da esigenze di sicurezza dell’esercizio ferroviario, costituisce atto amministrativo adottato nell’esercizio di poteri autoritativi e non mera attività materiale. Ne discende che la tutela possessoria esperita dal privato contro tale chiusura appartiene al giudice amministrativo, mentre resta riservata al giudice ordinario soltanto l’ipotesi in cui la condotta dell’amministrazione si risolva in un’attività di mero fatto, disancorata da un atto formale.