Archivi mensili:Novembre 2022

Passaggio a livello chiuso dalle Ferrovie per sicurezza: la tutela passa dal giudice amministrativo (Cass. Sez. Unite, n. 33242/2022)

La chiusura di un passaggio a livello su strada privata, disposta dal gestore della rete ferroviaria con un formale provvedimento di revoca della convenzione che ne consentiva l’uso, in quanto motivata da esigenze di sicurezza dell’esercizio ferroviario, costituisce atto amministrativo adottato nell’esercizio di poteri autoritativi e non mera attività materiale. Ne discende che la tutela possessoria esperita dal privato contro tale chiusura appartiene al giudice amministrativo, mentre resta riservata al giudice ordinario soltanto l’ipotesi in cui la condotta dell’amministrazione si risolva in un’attività di mero fatto, disancorata da un atto formale.

Spese di lite nel giudizio di rinvio: conta l’esito finale della causa, non le singole fasi (Cass. Sez. Unite, n. 32906/2022)

Il giudice del rinvio, chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione, deve applicare il principio della soccombenza avendo riguardo all’esito globale del processo e non ai singoli gradi di giudizio considerati separatamente. Ne discende che è legittima la liquidazione delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità conclusosi con un parziale accoglimento del ricorso, interamente a carico della parte complessivamente soccombente, anche quando la domanda originaria sia stata accolta in misura inferiore rispetto alla pretesa azionata. Resta fermo il potere del giudice di merito di compensare le spese in caso di accoglimento parziale.

Demolizione e permuta a margine di un’espropriazione sfumata: causa civile, non amministrativa (Cass. Sez. Unite, n. 32324/2022)

Quando la demolizione e ricostruzione di un fabbricato da parte della pubblica amministrazione non rientra tra le attività indispensabili alla procedura espropriativa, ma costituisce esecuzione parziale di un accordo di permuta privatistico concluso a latere di un’espropriazione poi divenuta inefficace, il comportamento lesivo non è riconducibile, nemmeno mediatamente, all’esercizio del potere ablativo previsto dall’art. 133, primo comma, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2010. Ne discende che la domanda risarcitoria per l’inadempimento dell’accordo di permuta, come quella sul rispetto delle distanze legali tra fabbricati, appartiene al giudice ordinario.