1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla Norma Tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
• laboratorio dell’ISPESL;
• laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
• laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
• laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente ALLEGATO, con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
• laboratori dei Paesi membri dell’Unione Europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
• una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
• le indicazioni utili per un corretto impiego;
• le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
• gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste dalla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
• una dichiarazione del costruttore di conformità alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.
2. L’attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione Europea o
in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché
il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla
normativa italiana in materia.
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE
(concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
1. REQUISITI
1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati e d il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l’attività di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla Norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.