Art. 742-bis. Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero.

di | 24 Ottobre 1988

1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale e’ stato chiesto il riconoscimento.