Eccezione di difetto di giurisdizione non riservata in primo grado: nel processo contabile si preclude e l’appello non può riproporla (Cass. Sez. Unite, n. 36375/2021)

di | 24 Novembre 2021

Cass. civ., Sez. Unite, n. 36375/2021 del 24/11/2021 (udienza 12/10/2021), ECLI:n/d — Presidente MANNA ANTONIO, Relatore RUBINO LINA


Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammissibile non solo per l’interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche per la violazione delle regole sulla deducibilità e il rilevo del difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, della Costituzione e dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ. La parte che eccepisce il difetto di giurisdizione in primo grado senza farne riserva ai sensi dell’art. 340 cod. proc. civ. non può più contestarlo in appello. Resta invece estraneo al controllo delle Sezioni Unite ciò che attiene al modo di esercizio della funzione, come l’utilizzabilità delle prove, limite interno.

ORDINANZA

sul ricorso 12633-2020 proposto da: ITALCARCIOFI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso Io studio dell’avvocato STEFANIA TERRACCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMELIA CUOMO;

– ricorrente –

CORTELLINO PIERA, FARANO FRANCESCO, GAROFALO MAURO, VISAGGIO MICHELE, MARRONE ROSARIO, MARRONE SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PIAZZA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– intimato –

nonchè contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, DILEO PIERO, GELOSO SOC. COOP. A R.L., AUTO.MA.T. SOC. COOP A R.L., VIGIANI FERDINANDO, DI RENZO PAOLA, MARRONE MICHELE, S.I.M.A. SOC. COP. A R.L., ALCACIOFA SOC. COOP., UBI BANCA – UNIONE DI BANCHE ITALIANA S.P.A.,

– intimati –

sul ricorso 12862-2020 proposto da: FRISANI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -2PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, DILEO PIERO, GELOSO SOC. COOP. A R.L., AUTO.MA.T. SOC. COOP A R.L., VIGIANI FERDINANDO, DI RENZO PAOLA, CORTELLINO PIERA, FARANO FRANCESCO, GAROFALO MAURO, MARRONE ROSARIO, MARRONE SALVATORE, MARRONE MICHELE, VISAGGIO MICHELE, S.I.M.A. SOC. COP. A R.L., ALCACIOFA SOC. COOP., ITALCARCIOFI S.R.L., UBI BANCA – UNIONE DI BANCHE ITALIANA S.P.A., MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 172/2019 della CORTE DEI CONTI – III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 17/09/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 12.5.2020, articolato in due motivi, Italcarciofi s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della Procura Regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia e della Procura Generale della Corte dei conti, nonché nei confronti di Vigiani Ferdinando, Di Renzo Paola, Visaggio Michele, Farano Francesco, Cortellino Piera, Garofalo Mauro, Marrone Rosario, Marrone Salvatore, Marrone Michele, SIMA soc. coop. a r.I., Alcaciofa società cooperativa, Frisani Francesco, Ubi Banca, Dileo Piero, Geloso Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -3Z i Z soc. coop. a r.I., Auto.Ma.T. soc. coop. a r.I., nonché nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico, per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale d’appello, n. 172 del 2019, depositata il 17.9.2019, che rigettava gli appelli proposti, rigettando in quella sede anche le eccezioni di carenza di giurisdizione già sollevate.

2. – Il Ministero per lo Sviluppo economico ha depositato esclusivamente un atto con il quale si dichiara disponibile a partecipare alla discussione orale.

3. -Con successivo ricorso, riunito al precedente, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, articolato in tre motivi, Cortellino Piera, Visaggio Michele, Farano Francesco, Garofalo Mauro, Marrone Rosario, Marrone Salvatore.

4. – Con autonomo ricorso, notificato il 14 maggio 2020, iscritto al ruolo generale con il n. 12862 del 2020, anche Francesco Frisani impugna la medesima sentenza n. 172 del 2019, emessa dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale d’appello.

5. – La Procura generale presso la Corte dei conti resiste con distinti controricorsi, uno indirizzato avverso il ricorso Italcarciofi, uno indirizzato verso il ricorso Cortellino ed altri, uno volto a resistere al ricorso del Frisani.

6. – I ricorsi sono stati avviati alla trattazione in adunanza camerale delle Sezioni Unite.

7. – Questa la vicenda processuale, per quanto qui ancora rilevi:

– a carico degli attuali ricorrenti e di altri soggetti veniva avviato un procedimento penale per la violazione dell’art. 416 c.p. (associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), e dell’art.

640 bis c.p. (truffa perpetrata in danno dello Stato), essendo imputati di comportamenti delittuosi relativi alla erogazione, percezione e gestione di pubblici finanziamenti di sostegno all’agricoltura. In Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -4particolare, nella tesi dell’inchiesta penale, si sosteneva che il Vigiani, presidente della società finanziaria So.Fi.Coop., sarebbe riuscito a far introdurre modifiche nell’articolato di legge per inserire una diversa disciplina dei criteri di assegnazione dei fondi, voltqa favorire numerose cooperative e, attraverso di esse, le persone fisiche che ricoprivano ruolo di amministratore, anche grazie al supporto tecnico fornito dal commercialista Frisani. Le persone fisiche, membri delle cooperative minori, si sarebbero adoperate a loro volta per reperire somme di denaro in favore di un parlamentare europeo per far conseguire alla Sofi Coop, facente capo al Vigiani, l’incremento delle risorse pubbliche da erogare poi alle società facenti parte della cooperative e, nell’ambito delle rispettive cooperative, avrebbero compiuto false fatturazioni o acquisti fittizi.

Il procedimento penale, conclusosi in appello con la condanna di numerosi imputati, ritenuti a vario titolo responsabili di aver creato o fruito di una organizzazione che acquisiva finanziamenti dallo Stato, o partecipazioni nel capitale dallo Stato, destinati al sostegno all’occupazione in agricoltura, per poi impossessarsene, vedeva la cassazione della sentenza penale per due volte successive (Cass. Pen. n. 10399 del 2010 e Cass. pen. n. 48652 del 2012 in ragione dell’illegittima acquisizione e dell’inutilizzabilità delle numerose intercettazioni telefoniche disposte in sede di indagini preliminari.

Quindi, il procedimento penale veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

8. – Nel 2009, si attivava in relazione alla medesima complessa vicenda che aveva dato origine al procedimento penale, la Procura Regionale della Corte dei Conti, che evocava in giudizio, tra gli altri, gli attuali ricorrenti, signori Vigiani, Di Renzo, Visaggio, Marrone, Di Leo, Farano, Piazzolla, Cortellino, Garofalo e Frisani nonchè le società Alcaciofa e Italcarciofi, in quanto coinvolti in uno degli episodi di rilevanza anche penale. Sosteneva in particolare che la cooperativa Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -5Alcaciofa avesse percepito a fondo perduto euro 692.000, che avrebbe dovuto utilizzare per promuovere lo sviluppo e la salvaguardia dei livelli occupazionali in agricoltura, ma che in realtà erano stati utilizzati al solo scopo di consentire alla società connessa Italcarciofi e attraverso di essa alle cooperative e ai vari soggetti persone fisiche coinvolti, di beneficiare delle contribuzioni pubbliche per finalità private mettendo in scena fittiziamente l’acquisto e la vendita di macchinari e il potenziamento delle società.

9. – Nel procedimento per responsabilità erariale veniva pronunciata dapprima la sentenza parziale n. 250 del 2012, con la quale la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia – accertava e dichiarava l’estraneità ai fatti del Piazzolla, accertava e dichiarava la propria giurisdizione sulle domande proposte, dichiarava la propria competenza territoriale e respingeva le altre eccezioni preliminari.

10. – Il giudizio contabile veniva sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, quindi riassunto e definito in primo grado con la sentenza n. 431 del 2016, con la quale le due società Alcaciofa e Italcarciofi nonchè i signori Vigiani, Di Renzo, Visaggio, Frisani, Cortellino , Marrone, Garofalo e Farano venivano condannati al pagamento del complessivo importo di euro 670.000, previa dichiarazione di utilizzabilità, come elementi indiziari, delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili dal giudice penale.

11. – La Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza numero 172 del 2019 si pronunciava sull’impugnazione di entrambe le sentenze di primo grado, rigettando la riproposta eccezione di carenza di giurisdizione siccome formulata da Italcarciofi, dichiarando inammissibile l’eccezione di carenza di giurisdizione e di nullità proposta dai Marrone, e l’eccezione di prescrizione del credito proposta dai Marrone e dal Frisani, e respingendo per il resto gli appelli incidentali.

Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -611.1 – Per quanto concerne in particolare la questione di giurisdizione, dichiarava inammissibile l’appello proposto dai Marrone e dal Frisani in quanto riteneva essersi formato un giudicato sulla giurisdizione rilevabile dal giudice, che presupponeva l’esistenza nella sentenza non definitiva di primo grado di un capo autonomo sulla giurisdizione impugnabile ma non impugnato in appello e non più impugnabile, per non aver fatto né i Marrone né il Frisani riserva facoltativa di appello avverso la sentenza n. 250 del 2012, circostanza quanto ai primi due confermata dal difensore in udienza e per il terzo supportata dal fatto che il gravame fosse diretto in modo espresso contro la sola sentenza di merito n. 431 del 2016, che nulla più statuiva sulla giurisdizione in quanto questione già decisa con sentenza vincolante per il giudice e le parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

12. – Avverso la stessa sentenza sono stati proposti tre ricorsi, due dei quali già riuniti sotto il medesimo numero di ruolo, il terzo recante il numero di ruolo generale 12862 del 2020, che va in questa sede riunito ex art. 335 c.p.c.

13. – Il solo ricorso proposto da Piera Cortellino ed altri contiene una questione preliminare, relativa all’ammissibilità dell’appello sulla questione di giurisdizione proposto da due dei ricorrenti, Marrone Salvatore e Rosario.

14. – Oltre alla questione preliminare presente nel solo ricorso Cortellino, tutti e tre i ricorsi contengono due motivi, analogamente formulati ed illustrati.

15. – Va preliminarmente esaminato il motivo di ricorso, contenuto nel ricorso Cortellino Piera ed altri, con il quale Marrone Salvatore e Marrone Rosario impugnano la sentenza di appello là dove ha dichiarato inammissibile la loro impugnazione sul punto in cui era volta a contestare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, ritenendo che si fosse formato un giudicato sulla giurisdizione, Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -7in quanto esisteva nella sentenza non definitiva n. 250 del 2012 un capo autonomo che pronunciava sulla giurisdizione, che sarebbe stato autonomamente impugnabile ma non era stato impugnato con apposito appello avverso la sentenza non definitiva, e non era più impugnabile, non avendo formulato le parti indicate riserva facoltativa di appello.

15.1 – La Procura generale della Corte dei conti, nel suo controricorso, afferma che costituisca principio consolidato quello per cui l’errata rilevazione da parte del giudice di merito dell’avvenuta formazione del giudicato costituisce una tipica ipotesi di error in procedendo e non un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, e ne trae la conclusione che il motivo sia inammissibile. Ricorda che la Corte di legittimità ha più volte affermato che la violazione del giudicato interno da parte del giudice speciale non può essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni unite per motivi di giurisdizione, trattandosi di una doglianza che non attiene al superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ma di un errore in procedendo con conseguente inammissibilità del relativo motivo (e richiama in proposito Cass. S.U. n. 27618 del 2008), ed aggiunge che questa affermazione è stata ripresa ed aggiornata con la precisazione che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella formulazione dell’articolo 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato (ma più in generale dal giudice speciale) è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte di tale giudice ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’assenza di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando per converso escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione cui attengono gli errores in iudicando o in procedendo. A tale riguardo, la censura relativa ad una pretesa violazione del giudicato, riguardando la correttezza Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -8dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice adito, rimane estranea al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione (richiama in questo senso Cass. S.U. n. 3688 del 2009).

16. La censura proposta è ammissibile, ma il motivo è infondato.

Non si può convenire con la ricostruzione della Procura generale presso la Corte dei conti, che ritiene la censura inammissibile in quanto volta a denunciare la sussistenza di un error in procedendo nella pronuncia del giudice di merito, laddove ha affermato l’avvenuta formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione, quanto alla posizione dei Marrone che, avendo sollevato eccezione di difetto di giurisdizione, rigettata dal giudice di primo grado con la sentenza parziale del 2012, non avevano fatto riserva d’appello.

Allo scrutinio del motivo non è di ostacolo la deduzione della difesa della controricorrente, secondo cui l’interposto ricorso per cassazione – mirando a censurare la ravvisata improponibilità della questione di giurisdizione in appello a causa dell’avvenuta formazione del giudicato interno sul punto – sarebbe volto a denunciare semplicemente il superamento dei limiti interni della giurisdizione amministrativa (quindi, un error in procedendo). A tale riguardo occorre considerare che è da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in base agli artt. 111, ultimo comma, Cost. e 362, primo comma, cod. proc. civ., ed è perciò ammissibile, il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti con cui è stato ritenuto precluso l’esame della questione di giurisdizione in quanto sollevata dalla parte che l’ha eccepita in primo grado e non ha proposto appello immediato, né proposto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva di primo grado che la rigettava. Spetta infatti alle Sezioni Unite non soltanto il giudizio vertente sull’interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull’applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione ( in questo senso già Cass., Sez. U., n. 21260 del 2016;

Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -9Cass. S.U. 23 novembre 2012, n. 20727; Cass., Sez. U., 9 marzo

2015, n. 4682).

17. – Nel merito, deve ritenersi corretta la decisione impugnata sul

punto, atteso che i Marrone, come diversi altri degli attuali ricorrenti avevano proposto in primo grado l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte dei Conti, con la sentenza parziale n. 251 del 2012, tra le varie statuizioni, rigettava espressamente l’eccezione di difetto di giurisdizione. A questo punto, ai Marrone si aprivano due distinte scelte processuali: o fare riserva di appello, ex art. 340 cod.proc.civ., scelta operata da molti degli altri attuali ricorrenti, o impugnare immediatamente la sentenza di primo grado laddove rigettava l’eccezione di giurisdizione. Non avendo sviluppato né l’una né l’altra possibilità difensiva, ma essendosi limitati a proporre appello ordinario avverso la sentenza definitiva di primo grado, emessa nel 2016 nei loro confronti, ove la questione di giurisdizione, in quanto affrontata dalla sentenza non definitiva, non veniva esaminata, deve ritenersi che si fosse ormai formato il giudicato implicito sulla giurisdizione e che quindi la sussistenza della giurisdizione contabile non fosse ulteriormente contestabile da parte loro con l’appello.

18. – I ricorrenti propongono quindi un motivo (il primo motivo del

ricorso Italcarciofi e del ricorso Frisani, il secondo del ricorso Cortellino ed altri) con il quale denunciano la nullità della sentenza e del procedimento nonché l’eccesso di potere giurisdizionale avendo la Corte dei Conti violato le regole di individuazione del giudice naturale e di determinazione della giurisdizione contabile, nonchè la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in ragione della mancanza di un rapporto di servizio tra la P.A. e i ricorrenti, quale presupposto dell’azione di danno erariale.

18.1 – Contestano la sentenza impugnata, che denunciano viziata

per difetto di giurisdizione là dove ha ritenuto che con le loro Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -10condotte avessero alterato le procedure di concessione dei contributi così provocando un danno erariale, e che questo comportamento valesse ad instaurare un rapporto di servizio che legava da un lato il Ministero, erogatore dei contributi, dall’altro, le persone giuridiche beneficiarie ed anche le persone fisiche che avessero svolto un ruolo di amministratori di diritto o di fatto delle società coinvolte .

18.2. – I ricorrenti sostengono che affinché possa configurarsi la giurisdizione contabile nei confronti del privato è necessario che costui abbia percepito dalla pubblica amministrazione i contributi pubblici di scopo disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, andando così a frustrare lo scopo perseguito dall’ente pubblico (Cass. n. 7009 del 2020). Sostengono che nel caso di specie l’unico rapporto di servizio si sarebbe costituito tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e la società cooperativa Alcaciofa, che lo ha richiesto ed ottenuto, mentre nessuna richiesta di ottenimento di sovvenzioni pubbliche si è avuta da parte delle persone fisiche ricorrenti, per cui mancherebbe in radice l’adesione dei ricorrenti al programma di gestione delle risorse pubbliche della pubblica amministrazione: da qui il difetto di giurisdizione contabile.

19. – Sostengono poi la configurabilità del difetto di giurisdizione per mancanza del rapporto di servizio anche sotto un diverso profilo: la sentenza impugnata avrebbe ragionato nella non più pertinente ottica della concessione dei contributi a fondo perduto, previsti dalla legge n. 49 del 1985 (c.d. legge Marcora) senza considerare la sopravvenuta legge n. 57 del 2001 vigente all’epoca dei fatti: la legge Marcora prevedeva un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e l’erogazione a fondo perduto di contributi in favore delle cooperative che avessero determinati requisiti. Tale disciplina veniva sostituita dalla legge n. 57 del 2001, ad evitare il rischio che l’erogazione di contributi a fondo perduto potesse essere configurata come la concessione di aiuti di Stato non Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -11consentiti, con la quale in luogo dei finanziamenti a fondo perduto per le imprese si prevedeva che la medesima finalità di sostegno ai livelli occupazionali in agricoltura potesse essere esplicata mediante la partecipazione del Ministero al capitale di società finanziarie, quali la Soficoop, utilizzando un fondo speciale. Nella ricostruzione dei ricorrenti il Ministero, laddove avesse agito ex lege n. 57 del 2001, si sarebbe limitato ad effettuare un investimento nel capitale di rischio delle società cooperative, al pari di un investitore privato, e le eventuali responsabilità della società cooperative e degli amministratori ricadrebbero esclusivamente nella regolazione apprestata dalle norme del codice civile: la società potrà esperire le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e soci, ma non sarà configurabile una giurisdizione contabile trattandosi di investimenti di natura privatistica.

20. – Il motivo è infondato. La Corte dei conti, nella sentenza impugnata, afferma la responsabilità per lo sviamento delle risorse sia in capo alla Sofi Coop, cooperativa capogruppo non evocata in giudizio, investitore istituzionale di fondi pubblici, che in capo alle cooperative beneficiarie che all’utilizzatore finale delle su indicate risorse, specificando che può ritenersi sussistente una relazione di servizio funzionale a cascata tra la predetta finanziaria e lo Stato e tra gli utilizzatori finali e quest’ultimo mediata appunto dalla società finanziaria Sofi Coop. La Corte dei conti ne trae la conseguenza che sussista la giurisdizione contabile sia nei confronti della compagnia finanziaria, non evocata in giudizio, sia nei confronti di quelli che, essendo amministratori di diritto o di fatto delle varie cooperative beneficiarie dei finanziamenti o degli aumenti di capitale, hanno disposto dei finanziamenti pubblici senza rispettarne la finalizzazione alla salvaguardia e all’incremento della occupazione in agricoltura.

Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -1220. 1 – La sentenza impugnata preliminarmente all’esame sulla sussistenza del danno erariale connesso alle erogazioni pubbliche di cui all’at. 17 della c.d. legge Marcora, ricorda che il predetto articolo è stato novellato dall’art. 12 I. n. 57 del 2001. Quindi tiene conto conte della evoluzione normativa della materia ed afferma, correttamente, che anche il diverso modo di effettuare l’intervento pubblico a sostegno delle cooperative, introdotto con la legge del 2001, era pur sempre finalizzato al consolidamento delle società cooperative operanti nel settore dell’agricoltura ed all’elevazione dei livelli occupazionali, anche se operava con un diverso meccanismo: non più erogazione di un finanziamento finalizzato ad uno scopo, ma intervento diretto nel capitale di rischio, mediante l’assunzione del ruolo di socio nelle cooperative. Tali diverse modalità di finanziamento si prestavano ugualmente ai meccanismi di appropriazione dei fondi pubblici per fini privati.

20.2 – Essa descrive ed individua i comportamenti suscettibili di dar luogo a responsabilità erariale posti in essere dai vari ricorrenti: in relazione alla posizione dei Marrone, si ricostruisce che il Marrone Salvatore, presidente del consiglio di amministrazione di Sima, chiedeva alla Soficoop un intervento partecipativo nel capitale sociale; altrettanto faceva Marrone Rosario per Automat, giustificandolo con l’acquisto fittizio di macchinari. Nella ricostruzione della sentenza impugnata, queste ed altre richieste di partecipazione al capitale societario, provenienti dalle cooperative, erano destinate a provocare la perdita del capitale pubblico conferito tramite Sofi Coop, perché si trattava in ogni caso di situazioni in cui le società fruitrici, sostanzialmente inattive, avrebbero determinato a causa della loro inattività la perdita o l’azzeramento del capitale sociale conferito.

20. 3 – La sentenza impugnata poi opportunamente distingue la posizione delle varie cooperative beneficiate dalla partecipazione al capitale di rischio, in cui la stessa partecipazione si pone all’origine Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -13della relazione funzionale di servizio, dalla posizione di amministratori, sindaci ed organi di controllo , in cui la verifica della sussistenza del rapporto di servizio necessita di un quid pluris, ovvero di un loro diretto comportamento volto a procurare gli stanziamenti o a stornare quei fondi dalla loro destinazione o a provocare gli aumenti di capitale in favore di società inattive.

20. 5 – Quanto alla posizione del Frisani, commercialista, anch’egli viene ritenuto responsabile atteso che il suo rapporto di servizio si inverava per aver istruito le pratiche per ottenere i finanziamenti, presentato i progetti da realizzare e tenuto i contatti con il sovventore istituzionale, condotta inverante un indefettibile presupposto delle erogazioni.

21. – L’accertamento della esistenza di un rapporto di servizio, necessario presupposto per la ipotizzabilità, in capo alle cooperative e alle persone fisiche, di una responsabilità erariale, è avvenuto nel rispetto dei principi già fissati da questa Corte, secondo i quali “In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall’ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che – non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore – abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all’ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell’attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell’erogazione poi rivelatasi non dovuta.” (Cass. n. 14436 del 2018; v. anche Cass. n. 24858 del 2019, e Cass. n. 19086 del 2020, che ha precisato che deve ritenersi configurabile la responsabilità erariale nell’ipotesi di utilizzo, da parte del soggetto privato, dei contributi pubblici ricevuti per scopi appropriativi non coincidenti con gli interessi istituzionali dell’ente, e che essa attinge anche coloro che Ric, 2020 n. 12633 sez. Si) – ud. 12-10-2021

con l’associazione abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A. 22. – Con il secondo motivo di ricorso (il terzo per il ricorso Cartellino ed altri) i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale laddove ha ritenuto utilizzabili i verbali di intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari, acquisiti nel giudizio erariale di primo grado e posti alla base della affermazione della responsabilità erariale dei vari soggetti coinvolti, ma dichiarati inutilizzabili in sede penale. In particolare,i ricorrenti ritengono che la sentenza sia viziata là dove ha dichiarato che il giudice erariale sia del tutto libero di formare il proprio convincimento anche sulle prove raccolte nel processo penale ed ivi dichiarate inutilizzabili, discostandosi da quanto affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 13426 del 2010. 22. 1 – I ricorrenti denunciano una errata comprensione da parte della Corte dei conti, nella sentenza impugnata, degli istituti processuali penalistici. Sostengono che si tratti di una prova che, assunta in violazione delle regole sulla formazione della stessa, deve considerarsi inesistente, tanto che l’articolo 271 cod.proc.pen. prevede che il Giudice possa disporre che la relativa documentazione sia distrutta. L’inutilizzabilità colpirebbe radicalmente sia la fonte di prova – il supporto documentale di essa, le bobine- sia la relativa documentazione, traducendosi la stessa in una attività della quale non può tenersi alcun conto, né nel procedimento penale né in alcun altro procedimento. 23. – Il motivo è inammissibile. A questa Corte non è dato verificare se la conclusione cui sia pervenuta la Corte dei conti, nel senso della utilizzabilità come prova atipica o elemento indiziario di conferma, di qualsiasi prova acquisita Ric. 2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -15p , in un diverso tipo di procedimento a prescindere da come essa sia stata acquisita, ovvero a prescindere, nel caso di specie, dalla declaratoria di inutilizzabilità del lif intercettazioni raccolte nel procedimento penale perché illegittimamente acquisite, sia errata o meno.

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dalla Corte dei conti è limitato infatti all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del giudice contabile, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli “errores in iudicando” o “in procedendo”.

La censura relativa alla legittimità ed utilizzabilità nell’ambito del processo contabile, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., delle prove raccolte in un processo penale – riguardando la correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte dei conti – rimane estranea al controllo sull’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione stessa attenendo ad un eventuale error in procedendo del Giudice contabile (v. in questo senso già Cass. n. 12539 del 2011).

Il ricorso è complessivamente rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombenti risultino i suoi contraddittori.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto

2020 n. 12633 sez. SU – ud. 12-10-2021 -16Ric. 2020 n. 12633 sez SU – ud. 12-10-2021 – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta k ricors0.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12

ottobre 2021