Controlli di appropriatezza sulle cliniche accreditate: se si contesta solo l’esito, decide il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 1602/2022)
Le controversie sull’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 104 del 2010, quando la contestazione riguardi esclusivamente l’esito del controllo, l’accertamento dell’inadempimento della concessionaria, le richieste pecuniarie o le sanzioni irrogate. Ne discende che tali controversie si collocano a valle del rapporto concessorio e non coinvolgono il controllo di legittimità sull’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione.