Archivi mensili:Gennaio 2022

Controlli di appropriatezza sulle cliniche accreditate: se si contesta solo l’esito, decide il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 1602/2022)

Le controversie sull’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 104 del 2010, quando la contestazione riguardi esclusivamente l’esito del controllo, l’accertamento dell’inadempimento della concessionaria, le richieste pecuniarie o le sanzioni irrogate. Ne discende che tali controversie si collocano a valle del rapporto concessorio e non coinvolgono il controllo di legittimità sull’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione.

Giurisdizione mai contestata in appello: sul punto si forma il giudicato interno (Cass. Sez. Unite, n. 1599/2022)

Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione non impugnando la sentenza sotto questo profilo. Ne discende che non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, sicché è inammissibile, per intervenuto giudicato interno, il motivo di ricorso per cassazione che la riproponga, trattandosi di questione di giurisdizione anche la verifica sulla formazione del giudicato stesso.

Gare d’appalto della Cassa Depositi e Prestiti Investimenti: niente giudice amministrativo, decide il giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 1482/2022)

La società di gestione del risparmio costituita dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’istituzione di fondi immobiliari riservati a investitori qualificati non è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera d), del d.lgs. n. 50 del 2016, poiché opera in regime di concorrenza e persegue obiettivi di rendimento, senza forme di ripianamento delle perdite da parte di enti pubblici. Ne discende che, nella scelta del contraente, essa non è soggetta ai procedimenti di evidenza pubblica, e le relative controversie restano sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma primo, lettera e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010.

Sanzione antitrust confermata dal Consiglio di Stato: il rinvio alla Corte di giustizia Ue non salva il ricorso per motivi di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 1454/2022)

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, della Costituzione, non può fondarsi sulla richiesta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea volto a far emergere eventuali errori del giudice amministrativo nell’interpretazione di norme interne o europee. Ne discende che tali errori, anche se effettivamente commessi, non sono scrutinabili dalle Sezioni Unite, le quali non dispongono di un potere di cassazione della sentenza impugnata per vizi che non attengano al riparto della giurisdizione.

Consiglio di Stato: la pregressa consulenza del presidente al ministero non è un vizio di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 1395/2022)

Un vizio di giurisdizione, sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, della Costituzione e dell’art. 362 cod. proc. civ., è configurabile solo in presenza di un’alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizio di qualità o di numero dei suoi componenti, tale da impedirne l’identificazione con l’organo delineato dalla legge. Ne discende che non integra tale vizio la partecipazione al collegio del Consiglio di Stato, quale presidente, di un magistrato che in passato abbia svolto incarichi scientifici per l’amministrazione convenuta in giudizio, trattandosi al più di una questione di imparzialità rimediabile con l’astensione o la ricusazione.

Appalto annullato dal Tar dopo l’aggiudicazione: il risarcimento del vincitore si chiede al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 1391/2022)

La controversia avente a oggetto la domanda autonoma di risarcimento del danno proposta dall’aggiudicatario di una gara per l’affidamento di un pubblico servizio, poi annullata dal giudice amministrativo su ricorso di un concorrente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la parte deduca la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, senza chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione stessa. Ne discende che la pretesa, fondata sulla violazione del principio del neminem laedere e non sull’esercizio illegittimo del potere amministrativo, attiene a un diritto soggettivo e non a un interesse legittimo.

Esecuzione per il rilascio di un immobile con vincoli amministrativi: il rimedio è l’opposizione, non il regolamento di giurisdizione (Cass. Sez. Unite, n. 1216/2022)

Nell’ambito di un’esecuzione per obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ., la contestazione relativa alla violazione dei limiti ai poteri del giudice dell’esecuzione di ordinare un facere all’esecutato, quando le modalità esecutive involgano aspetti autorizzatori riservati alla pubblica amministrazione, può essere formulata solo con l’opposizione all’esecuzione o con l’opposizione agli atti esecutivi. Ne discende che tale contestazione non può essere proposta con il regolamento preventivo di giurisdizione, non decidendo mai con sentenza il giudice dell’esecuzione, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.

Giudice che si dichiara incompetente e poi riceve la causa dall’appello: niente conflitto di giurisdizione d’ufficio (Cass. Sez. Unite, n. 1086/2022)

Legittimato a sollevare il regolamento di giurisdizione d’ufficio è soltanto il giudice ad quem, individuato come competente dal giudice che abbia dichiarato la propria carenza di giurisdizione, dinanzi al quale il processo sia stato riassunto. Ne discende che non è configurabile un conflitto negativo di giurisdizione tra il giudice di primo grado che abbia erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e il giudice d’appello che, in riforma di tale decisione, gli abbia rimesso la causa: quest’ultimo deve riesaminare la domanda presupponendo la propria dotazione di potere giurisdizionale, e il regolamento d’ufficio sollevato in tale ipotesi va dichiarato inammissibile.

Status di lavoratore subordinato del giudice di pace: il regolamento preventivo di giurisdizione non è la sede giusta (Cass. Sez. Unite, n. 1083/2022)

Il regolamento preventivo di giurisdizione è uno strumento processuale rivolto esclusivamente a stabilire se il giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda sia o meno dotato del potere di deciderla, e se la controversia spetti eventualmente a un giudice appartenente a un diverso plesso giurisdizionale. Ne discende che non è deducibile con tale ricorso la risoluzione preventiva di questioni che non sono di giurisdizione, come l’accertamento, secondo la disciplina sostanziale, del diritto del giudice di pace a ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile al magistrato professionale: il ricorso proposto a tale scopo va dichiarato inammissibile.

Contributi pubblici al trasporto locale: la lite sui conteggi con la Regione spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 929/2022)

In tema di sovvenzioni a concessionari del pubblico servizio di trasporto, quando non sia in discussione la spettanza dei contributi ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che si afferma creditrice è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Ne discende che la domanda volta a ottenere il pagamento delle differenze dovute rispetto alle somme corrisposte dall’amministrazione regionale appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, non attenendo al mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale ma all’applicazione di un parametro normativo predeterminato.