Cass. civ., Sez. Unite, n. 13594/2022 del 29/04/2022 (udienza 08/03/2022), ECLI:n/d — Presidente DI IASI CAMILLA, Relatore IOFRIDA GIULIA
La clausola di proroga della competenza giurisdizionale contenuta nelle condizioni generali di contratto, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e accettate senza contestazioni dalla controparte, soddisfa il requisito della forma scritta previsto dall’art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, anche quando tali condizioni siano redatte in lingua nota alle parti e corrente nel commercio internazionale. Ne discende che la clausola attribuisce competenza esclusiva al foro convenzionale, prevalente sul foro generale del convenuto e su quello speciale di esecuzione dell’obbligazione: va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
ORDINANZA
sul ricorso 12938-2021 proposto da: FARMER’S SNACK GMBH, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 84, presso lo studio legale HEUSSEN – STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA ALBERTO PAGNOTTA; – ricorrente – contro SANTO SANTANIELLO S.R.L.; – intimata – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4290/2020 del TRIBUNALE di AVELLINO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
FATTI DI CAUSA
La Santo Santoniello srl, società avente sede in Italia e che svolge attività nel settore della produzione e lavorazione di nocciole e frutta secca, ha convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato il 28/10/2020, la società di diritto tedesco Farmer’s Snack GmbH, per sentirla condannare al pagamento di C 143.520,00, a titolo di corrispettivo di forniture di nocciole italiane, effettuate nell’anno 2020, nonché al risarcimento del danno da mancato guadagno conseguente alla rottura, a causa di un’indagine «unilaterale ed aggressiva» avviata dalla società tedesca (che contestava la provenienza dalla Turchia, anziché dall’Italia, delle nocciole), dei rapporti tra essa S.S. ed i propri fornitori. La società Farmer’s Snack GmbH, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, invocando la competenza giurisdizionale esclusiva del giudice tedesco (il Tribunale di LCineburg in Germania), in forza di espressa pattuizione delle parti nel contratto di compravendita (giusta clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto, allegate ai vari ordini di acquisto dei beni). Il Tribunale di Avellino ha assegnato alle parti termini per memorie ex art.183 c.p.c.. La Farmer’s Snack GmbH propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (notificato il 5/5/2021 a mezzo Pec), nei confronti della Santo Santoniello srl (che non svolge difese). Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, rilevando che il foro elettivo, nella specie risultante dal richiamo negli ordini di acquisto delle condizioni generali di contratto, contenenti la clausola di attribuzione al giudice tedesco di tutte le controversie che sarebbero eventualmente insorte nei rapporto tra le parti, senza alcuna esclusione, prevale, nel sistema dei Regolamenti «Bruxelles 1» sia sul foro generale del convenuto (anch’esso, peraltro, non collocabile nel nostro Paese, avendo la società convenuta in giudizio sede all’estero) sia sul foro speciale dell’esecuzione del contratto (che, parimenti, non sarebbe comunque idoneo a radicare la competenza del giudice adito italiano, essendo il contratto eseguibile in Germania, come dedotto dalla ricorrente, senza smentita della controparte). E’ stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., come sostituito dal comma 1, lett. g), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n.197.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società ricorrente deduce che le parti hanno pattuito, nel contratto di compravendita, all’art.8 delle condizioni generali di contratto, espressamente richiamate negli ordini di acquisto, accettati dalla Santo Santaniello senza alcuna eccezione in merito (non avendo la stessa neppure trasmesso alla convenuta le proprie condizioni generali di contratto o un formulario contrattuale con clausole divergenti), di attribuire la giurisdizione esclusiva del Tribunale di Leineburg, sede della società Farmer’s Snack GmbH e luogo di consegna delle forniture, per tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere, salva possibilità, per la società ordinante-acquirente, di citare in giudizio «il fornitore presso il suo foro generale», con conseguente piena validità, ai sensi dell’art.25 del Regolamento di Bruxelles n.1215/2012 (I-bis), della proroga della competenza; in ogni caso, la giurisdizione tedesca sussiste, altresì, in base al foro generale del convenuto, ex art.4 par.1 del Regolamento Bruxelles I-bis, ed al foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione o di consegna dei beni nel contratto di compravendita, ai sensi dell’art.7 del Regolamento Bruxelles I-bis, nello specifico Seevetal in Germania, sede dello stabilimento della Garmer’s Snack GmbH.
2. Preliminarmente, il proposto regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, ai sensi dell’art.41, comma 1, c.p.c., anche se proposto prima della scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all’art.183, sesto comma, c.p.c. (Cass. 7035/2006 e Cass. 29879/2018, secondo cui il regolamento «anticipato» di giurisdizione, rispetto a prove costituende sulla stessa, è inammissibile solo ove sia dedotta l’effettiva e concreta preclusione di un accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione per effetto della proposizione dell’istanza di regolamento ad iniziativa dell’altra parte, «non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all’istituto del regolamento preventivo»).
3. Il ricorso è fondato e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
3.1. Il contratto in oggetto si è concluso con la semplice accettazione, da parte del fornitore italiano, degli ordini di acquisto emessi dalla società di diritto tedesco, in cui erano richiamate espressamente le allegate condizioni generali di contratto, che prevedono, all’art.8 (clausola così ritrascritta in ricorso: «Piace of fuifillment, applicable law, court of jurisdiction. The piace of fuifillment for deliverance is the respective piace of destination, German law applies. The application of the United Con vention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 Aprii 1980 (CISG) is excepted . Court of jurisdiction is the Court responsible for our piace of business. We can also sue the Supplier at his generai piace of jurisdiction if we also to» – «Luogo di adempimento, diritto applicabile, foro competente. Il luogo di adempimento per la consegna è il rispettivo luogo di destinazione, si applica il diritto tedesco. Si esclude l’applicazione della Convenzione Unita sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni dell’Il aprile 1980 (CISG). Il tribunale competente è quello della nostra sede. Possiamo, a nostra scelta, citare in giudizio il Fornitore presso il suo foro generale»), la proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice tedesco, con carattere esclusivo in mancanza di diverse indicazioni, il luogo di destinazione e consegna dei beni presso la sede della società tedesca (Seveetal in Germania) e l’applicazione al rapporto negoziale del diritto tedesco. Gli ordini in questione, come indicato dalla ricorrente a pag. 4 del ricorso, sono quelli depositati dalla stessa società Santo Santaniello, parte attrice nel giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Avellino.
3.2. La Convenzione di Bruxelles del 1968, prima, ed i Regolamenti Bruxelles I e I bis, poi, hanno sempre riconosciuto ampio spazio alla scelta del giudice ad opera delle stesse parti litiganti: il termine proroga della competenza, tacita o espressa, allude al fatto che il potere-dovere di decidere di un dato giudice viene estesa a comprendere una controversia rispetto alla quale esso non avrebbe competenza giurisdizionale. L’art.25 (Sezione 7, «Proroga della competenza») del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (cd. Regolamento Bruxelles I bis) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile alla fattispecie in relazione alla data dei contratti (2020), trovando applicazione tale regolamento a decorrere dal 10 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 81 dello stesso, prevede:« 1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:
a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza…
5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali…». Il Considerando 19 del suddetto Regolamento stabilisce che «Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata». Il Considerando 20 prevede che la validità dell’accordo di scelta del foro vada saggiato «secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell’accordo». In relazione poi al foro generale del convenuto, l’art.4 del Regolamento (Sezione I, Disposizioni generali), primo paragrafo, prevede che «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». L’art.7 (Sezione II, Competenze speciali) stabilisce, quanto al foro del luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali, che «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto…».
3.3. La Corte di Giustizia, in relazione ai requisiti formali dell’accordo di proroga della giurisdizione, ha precisato che il richiamo a una clausola di proroga inserita nelle condizioni generali deve essere «espresso e inequivoco» (Corte Gius. 19/6/1984, causa C-71/83) e quindi solo se, nel testo contrattuale firmato dalle parti, siano espressamente richiamate le condizioni generali contenenti la scelta del giudice e se tali condizioni siano state effettivamente comunicate all’altro contraente (CGUE 7/7/2016, causa C-222/15) ovvero siano disponibili mediante accesso ad un sito Internet, essendosi in presenza di «una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto» (sentenza 21 maggio 2015, C- 322/14). Da ultimo, la Corte di Giustizia nella sentenza 8/3/2017 (Causa C- 64/17) ha chiarito che «l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una clausola attributiva di competenza, come quella in discussione nel procedimento principale, stipulata in condizioni generali di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla disposizione in parola». La CGUE ha precisato, richiamando la propria giurisprudenza in ordine alla necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni dell’art.25 del Regolamento n. 1215/2012 in quanto esse escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita all’articolo 4 di detto regolamento, sia le competenze speciali di cui agli articoli da 7 a 9 dello stesso (CGUE 28/6/2017, causa C-436/2016), che il giudice adito ha l’obbligo di esaminare, in limine litis, se la clausola attributiva di competenza sia stata effettivamente oggetto di pattuizione inter partes, che deve manifestarsi «in modo chiaro e preciso», e che, al fine di soddisfare la lett a) del paragrafo 1 dell’art.25 del regolamento n.1215/2012, secondo cui l’accordo attributivo di competenza può essere concluso per iscritto o provato per iscritto, una clausola attributiva di competenza, come quella in discussione nel procedimento principale, «stipulata in condizioni generali di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla disposizione in parola», spettando tuttavia al giudice del rinvio ogni verifica sulla forma in cui la clausola sia stata effettivamente conclusa ed anche in ordine alla ricorrenza delle ipotesi di cui alle successive lett.b) e c) della stessa disposizione, secondo le quali la clausola attributiva di competenza può altresì essere conclusa, rispettivamente, in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.
3.4. Queste Sezioni Unite (Cass., Sez.U., n.1717/2020), con riferimento all’analogo disposto dell’art.23 del precedente Regolamento n. 44/2001 (cd. Regolamento Bruxelles I) hanno già affermato che «l’inserimento nel contratto della clausola di proroga della competenza, che attribuisce la cognizione in ordine alle relative controversie all’Autorità giudiziaria dello Stato membro, in mancanza di diverso accordo delle parti, rende il foro convenzionale esclusivo e, quindi, prevalente sia su quello del domicilio del convenuto, previsto in via generale dal precedente art. 2, che su quello speciale del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, previsto dall’art. 5, n. 1, del medesimo Regolamento» (in tal senso anche Cass.SU n.3624/2012). In relazione al requisito necessario della forma scritta, queste Sezioni Unite hanno altresì chiarito che: a) «la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione a norma dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, (resa esecutiva con L. n. 804 del 1981), secondo l’interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia CEE 14 dicembre 1976, in causa 24/76, e le modifiche introdotte dalla convenzione del Lussemburgo del 9 ottobre 1978 (resa esecutiva con L. n. 967 del 1980), non necessita della specifica approvazione richiesta dall’art. 1341 cod. civ., ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l’ha predisposta» (Cass., Sez.U.,n.7854/2001); b) «l’accordo di deroga della giurisdizione dello Stato, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, ove ne sia parte una società, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale di quest’ultima, non essendo all’uopo sufficiente l’inserimento della clausola di proroga della giurisdizione in atti post-negoziali (nella specie fatture e bolle di accompagnamento), atteso che tali atti sono inidonei a disciplinare, con efficacia ex ante, la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati, e sono inoltre sottoscritti da personale dipendente, non meglio identificato e comunque privo del potere di rappresentanza della società destinataria della merce» (Cass., Sez.U., n.3559/2017); c) « il requisito della forma scritta, imposto dall’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto» (Cass, Sez.U., n.8895/2017); d) «il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero, è rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all’indirizzo “web” indicato dal contraente che le ha predisposte, perché, a norma del par. 1 dell’art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, come interpretato dalla CGUE con sentenza del 21 maggio 2015 in causa n. 322/14, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo» (Cass., Sez.U., n.21622/2017; nella specie, si è dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in presenza di una valida clausola di proroga della giurisdizione, di carattere esclusivo, in favore dell’autorità giudiziaria di Berlino, contenuta nelle condizioni generali di contratto, espressamente richiamate nell’ordine di acquisto sottoscritto dalla committente italiana, ed accessibili sul sito ”internet” indicato dalla controparte straniera, non risultando necessario nel commercio internazionale, ai sensi del ricordato Regolamento UE, la specifica sottoscrizione della clausola). E’ stata, in particolare, ritenuta pienamente valida ed efficace una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di vendita allegate ad un’offerta della venditrice cui aveva fatto seguito l’ordine di acquisto dell’acquirente, ritualmente sottoscritto (Cass., Sez.U., n.1871/2020).
3.5. Ora, la clausola di proroga della competenza giurisdizionale in favore del foro di Leineburg, sede della società di diritto tedesco, convenuta in giudizio, risulta contenuta nelle condizioni generali di contratto espressamente richiamate negli ordini di acquisto (contenenti la seguente clausola: «We herewith order the following goods for arrivai at the below mentioned date at the conditions of our attached purchase conditions…Our buying conditions will apply also if our order con firmation contradict them» – «Con la presente ordiniamo la seguente merce per l’arrivo alla data sottoindicata alle condizioni delle nostre condizioni di acquisto allegate… Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche se la vostra conferma d’ordine le contraddice»), condizioni che risultano accettate, senza contestazioni dalla Santo Santaniello srl, in quanto portate a conoscenza della società unitamente agli ordini di acquisto (come da produzione di parte ricorrente), di cui le suddette condizioni formano parte integrante. Si tratta quindi di condizioni allegate ed accettate, ex ante, unitamente agli ordini di acquisto, integranti la proposta contrattuale. La corrispondenza intercorsa tra le parti, come si evince anche dall’atto di citazione della Santo Santaniello, è sempre stata in lingua inglese e le condizioni generali di contratto sono redatte in lingua inglese, da ritenersi quindi lingua nota all’attrice, oltre che lingua corrente nel commercio internazionale. L’accordo di proroga non contiene alcun tipo di deroga, cosicché si deve presumere che la giurisdizione scelta dalle parti sia esclusiva, nell’ottica, presente nell’art.25 del Reg. Bruxelles 1-bis, di valorizzazione dell’autonomia privata come criterio di collegamento e titolo di giurisdizione. La clausola di proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice tedesco, redatta in forma scritta e dal significato chiaro e inequivoco, predisposta dalla società di diritto tedesco ed accettata dalla parte resistente, è quindi valida ed applicabile nel presente giudizio. In ogni caso, la giurisdizione del giudice tedesco risulta, altresì, sia in base al foro generale del convenuto sia in base al foro speciale dell’esecuzione del contratto.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. In considerazione di tutte le peculiarità della presente vicenda processuale e dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. PQM La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’ rzo 2022.