Cass. civ., Sez. Unite, n. 16767/2022 del 24/05/2022 (udienza 10/05/2022), ECLI:n/d — Presidente SPIRITO ANGELO, Relatore MANCINO ROSSANA
La devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie inerenti alle vicende dell’autonomia contrattuale nel pubblico impiego privatizzato si ricollega alla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, che si impone sia nella fase procedimentale e precontrattuale sia, a maggior ragione, una volta che il contratto collettivo sia stato concluso. Ne discende che il riferimento alle procedure contenuto nell’art. 63, terzo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 è un’espressione ellittica che richiama qualsivoglia controversia relativa a tali vicende, sicché la giurisdizione ordinaria si estende anche ai contratti collettivi integrativi, e non solo a quelli di livello nazionale.
ORDINANZA
sul ricorso 25650-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO, con ordinanza n. 442/2021 depositata il 7/10/2021 nella causa tra: SEGRETERIA REGIONALE DELL’ABRUZZO DEL SINDACATO UNICO DI MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA; – ricorrente non costituita in questa fase – contro REGIONE ABRUZZO; – resistente non costituita in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere ROSSANA MANCINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1 La Segreteria Regionale dell’Abruzzo del Sindacato Unico di Medicina Ambulatoriale Italiana (SUMAI) ha proposto ricorso innanzi al giudice del lavoro, nei confronti della Regione Abbruzzo, per l’annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Abruzzo, n. 121 del 2019, con la quale, a decorrere dal mese di settembre 2019, si era provveduto a sospendere, ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 17 dicembre 2015, la parte economica integrativa dell’Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni approvato con delibera regionale n. 346 del 2007, e a disporne l’accantonamento fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale.
2. Il Sindacato premetteva che l’Accordo Integrativo Regionale dell’Abruzzo del 2007, all’articolo 6, parte II, stabiliva un compenso legato alla funzione del responsabile UCAD (Ufficio Coordinamento delle Attività Distrettuali) per la specialistica ambulatoriale e che l’art. 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale 2015 aveva previsto la sostituzione del predetto responsabile UCAD con il referente AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda, assumeva che la componente economica integrativa percepita dal referente UCAD avrebbe dovuto essere corrisposta al referente AFT e che l’art.4 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2015, recante anche modalità temporali per l’istituzione delle nuove forme aggregative territoriali mediante un procedimento partecipato dalla Regione e dalle organizzazioni sindacali, stabiliva, al proposito, che le Regioni avrebbero dovuto definire gli atti di programmazione ed entro i successivi 12 mesi, dalla definizione dei predetti accordi, avrebbero dovuto perfezionare i nuovi Accordi Integrativi Regionali al fine di adeguare le previsioni alle nuove forme organizzative; che, in mancanza di un’intesa finalizzata ad attuare gli atti di programmazione, la Regione avrebbe provveduto, unilateralmente, a sospendere la parte integrativa economica degli Accordi Integrativi Regionali, con sospensione del compenso integrativo legato alla posizione di referente AFT.
3. Esponeva il Sindacato che, all’esito infruttuoso delle trattative, tra Regione e organizzazioni sindacali per la formalizzazione di un nuovo accordo integrativo regionale, erroneamente la Giunta della Regione Abruzzo aveva deliberato e comminato la sospensione di tutti i compensi integrativi previsti dall’Accordo Integrativo Regionale del 2007, in violazione dell’art. 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale 2015 che limita la possibilità di procedere alla sospensione del trattamento economico alle sole competenze economiche direttamente ricollegate alla mancata istituzione delle AFT, per cui l’unica componente che avrebbe potuto essere sospesa era il compenso previsto per il responsabile UCAD; invece, in conclusione, dando esecuzione alla predetta delibera, quasi tutte le Aziende sanitarie della Regione avevano provveduto alla sospensione di tutte le voci della parte economica integrativa dell’ Accordo Integrativo del 2007 legata alla specialistica ambulatoriale.
4. Il Tribunale di L’Aquila dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
5. La Segreteria Regionale dell’Abruzzo del Sindacato Unico di Medicina Ambulatoriale Italiana, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere le questioni sollevate tra quelle devolute alla cognizione del giudice ordinario. 6.11 Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo riteneva la materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, controvertendosi in tema non di attività provvedimentale dell’amministrazione ma di attività a contenuto negoziale, svolta dalla Regione Abruzzo con le organizzazioni sindacali dei sanitari, in cui difettava il rilievo pubblicistico e rientrava, pertanto, nel novero delle controversie promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001. 7.11 Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sollevava, d’ufficio, conflitto di giurisdizione.
8. L’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte e chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
10. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione della delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo che, pretendendo di dare esecuzione alle disposizioni procedimentali, nazionali e temporali, previste dall’Accordo Collettivo Nazionale del 2015, avrebbe male interpretato la portata, quanto agli effetti, del mancato raggiungimento di intese, con l’estensione dell’effetto sospensivo a tutti i trattamenti economici previsti dall’Accordo integrativo.
11. Si lamenta, pertanto, con l’azione proposta, l’asserito contrasto della delibera con le disposizioni dell’Accordo Integrativo Regionale del 2007, fonte regolatoria del trattamento economico della medicina specialistica ambulatoriale, in conseguenza dell’effetto sospensivo dei trattamenti economici integrativi disposti, in esecuzione della predetta delibera, dalle Aziende sanitarie della Regione.
12. L’oggetto così ben distinto non è attinente a materie in cui la P.A. agisce come autorita’ e il nocciolo della questione è il c:ontrasto tra le determinazioni assunte e le previsioni regolatrici del rapporto, nella specie le disposizioni contenute negli Accordi nazionali.
13. Tanto premesso, da quanto riferito in parte narrativa è agevole desumere che l’azione proposta dall’associazione sindacale introduce una controversia su tipiche situazioni di diritto soggettivo, quali sono quelle nascenti dall’esercizio dell’autonomia contrattuale e, in particolare, sulla forza del relativo vincolo che astringe la parti stipulanti.
14. Del resto, questa conclusione, come già ritenuto da Cass.,Sez.Un., 24 gennaio 2003, n. 1125 è includibile alla stregua di quanto disposto dall’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (comma terzo), le controversie «relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40», atteso che la norma così richiamata espressamente si estende alla contrattazione integrativa, come si desume innanzi tutto dal suo titolo e poi dal comma terzo, che disciplina espressamente la materia.
15. Ne’ vale obiettare, facendo leva sul mero dato letterale, che il richiamo non opera quante volte non vengano in contestazione le procedure contrattuali ma la validità o l’efficacia di determinate clausole.
16. Sul piano sistematico è agevole osservare che la ratio della devoluzione alla giurisdizione ordinaria si ricollega al tipo di situazioni giuridiche soggettive implicate dalle vicende dell’autonomia contrattuale, la cui natura, a questi fini, come rileva nella fase procedimentale e precontrattuale, così si impone, ed a maggior ragione, una volta che il contratto sia stato effettivamente concluso, di guisa che la menzione delle «procedure», presente nel citato terzo comma dell’art. 63 del d.lgs, n. 165 del 2001, è solo un’espressione ellittica per fare riferimento a qualsivoglia controversia inerente alle vicende suddette, dal momento delle trattative a quello del perfezionamento e dell’applicazione del contratto collettivo di qualsiasi livello.
17. L’impossibilità di intendere in senso restrittivo la menzione «delle procedure» si trae, inoltre, dall’espressa devoluzione alla giurisdizione ordinaria (art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001) anche delle controversie in tema di accertamento sull’efficacia, la validità e l’interpretazione dei contratti collettivi.
18. E d’altra parte, l’avere la citata norma fatto espresso riferimento alla contrattazione nazionale significa soltanto che il livello della contrattazione condiziona bensì il ricorso all’ivi prevista procedura speciale di accertamento pregiudiziale (sperimentabile esclusivamente in relazione al più elevato livello della fonte negoziale), ma non esclude che controversie di identico oggetto siano sottratte alla giurisdizione ordinaria, se relative a fonti subordinate, come i contratti integrativi.
19. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice dinario.