Cass. civ., Sez. Unite, n. 23499 del 18/07/2026 (udienza 16/12/2025), ECLI:n/d — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore MANCINO ROSSANA
Le indennità percepite dagli avvocati che svolgono le funzioni di Giudice Onorario Temporaneo (GOT) non possono essere considerate redditi da lavoro dipendente, bensì remunerazioni di prestazioni professionali svolte da soggetti che esercitano una professione, ancorché intesa in senso lato e dinamico, come tali regolate dalla norma generale di cui all’art. 10 della legge n. 576 del 1980. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 27 giugno 2024 (causa C-41/23), ha già stabilito che i magistrati onorari devono essere equiparati ai lavoratori aventi diritto all’assicurazione previdenziale. Il ricorso all’analogia con la disciplina del GOA è possibile in presenza di identità di ratio tra le due fattispecie, senza necessità di intervento manipolativo del testo normativo, e costituisce un’interpretazione costituzionalmente orientata, in conformità all’art. 38 della Costituzione e ai principi eurounitari.
Quest’ultima assimilazionesarebbe, tuttavia, infondata, con la conseguenza che le indennità percepite dagliavvocati che svolgono le funzioni di GOT non potrebbero essere considerateredditi da lavoro dipendente, bensì remunerazioni di prestazioni svolte da soggettiche esercitano una professione, ancorché intesa in senso lato e dinamico, cometali regolate dalla norma generale di cui all’art. 10 della legge n. 576 del 1980.
10.Con la memoria illustrativa, si rammentano i principi espressi, da ultimo, dallaCorte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui i magistrati onorari devonoessere equiparati ai lavoratori aventi diritto, tra l’altro, all’assicurazioneprevidenziale, richiamando, segnatamente, la CGUE, Sesta Sezione, sentenza 27giugno 2024, Peigli contro Ministero della Giustizia e altri, causa C-41/23, che haconsiderato espressamente, per la prima volta, la figura del GOT ed ha cosìconcluso «L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES,UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nelsenso che essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quantoprevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovanoin una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un’indennitàdurante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutelaprevidenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali».
11. Si richiama la giurisprudenza di legittimità e, per tutte, Cass., Sez. I, sentenza14 novembre 2025, n. 30121, in ordine all’operatività immediata, negliordinamenti interni, delle decisioni della Corte di Giustizia, al pari delle normecomunitarie direttamente applicabili (ed ivi si rinvia a Corte cost. nn. 284 del2007, 389 del 1989, 113 del 1985).
12. Si rinnova l’argomento dell’applicazione analogica della legge n. 276 del 1997 -che all’art. 8, commi 5 e 9, prevede che il compenso del GOA sia equiparato atutti gli effetti della legge n.576/1980 quale reddito professionale e quindiassoggettato agli stessi obblighi contributivi nei confronti della Caio –ribadendo che il ricorso all’analogia è consentito d all’art. 12 preleggi solo quandomanchi, nell’ordinamento, una specifica disposizione regolante la fattispecieconcreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativoaltrimenti incolmabile in sede giudiziaria e soggiungendo che l’analogia è possibilesolo in presenza di una reale lacuna e quando vi sia identità di ratio tra ladisciplina esistente e il caso da regolare (all’uopo citando Cass., sez. II, 21 giugno2022, n. 19928).
13. Si rimarca che, nella specie, il ricorso all’analogia è possibile perché si sostanzia nell’applicazione della norma prevista per il GOA, così come essa è al caso simile(se non identico quanto alle funzioni giurisdizionali) del GOT senza alcunintervento manipolativo del testo normativo, e che siffatta interpretazione ècostituzionalmente orientata non solo con l’art. 38 della Costituzione, ma ancheeurounitariamente orientata con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la citata sentenza 27 giugno 2024, Peigli controMinistero della Giustizia e altri, causa C-41/23, che ha riconosciuto il diritto allatutela assistenziale e previdenziale per i GOT.
14. Si ricorda la giurisprudenza della CGUE, che ammette l’interpretazione analogica come strumento d’integrazione normativa e, del pari, si svolge la notazione cheil mancato ricorso all’interpretazione analogica creerebbe una disparità ditrattamento tra due categorie di giudici onorari con le stesse identiche funzionigiurisdizionali e la stessa qualifica professionale di provenienza (Tizio), anulla rilevando la durata limitata al quinquennio della funzione onoraria di GOA(prorogabile di un anno), rispetto alla durata triennale, confermabile per unavolta, della nomina del GOT.
15.L’Tizio controricorrente evidenzia, dal canto suo, che l’eccezionalità dellaprosecuzione dell’iscrizione alla Caio, per gli stessi GOA, si desume dal fatto chel’art. 9 della legge n. 276 del 1997 la prevede solo per l’esercizio delle funzionionorarie nello stesso distretto in cui ha sede l’Ordine professionale diappartenenza, con la ulteriore particolarità che, in tal caso, si determina lacancellazione d all’Albo degli avvocati. Inoltre, la più volte invocata pronuncia delleSezioni Unite del 2017 avrebbe sì riguardato la fattispecie del giudice di pace, maavrebbe espresso princìpi dichiarati validi per tutte le categorie di giudici onorariper i quali non sia appositamente prevista una disciplina previdenziale. Ancora,l’art. 10 della legge n. 576 del 1980 è richiamato soltanto dalla disciplina sui GOAe ne mutuerebbe, sotto questo aspetto, la natura eccezionale. Infine, neppure larisoluzione n. 68/E del 10 maggio 2004 dell’Agenzia delle Entrate sarebbeinvocabile nella specie, atteso che non ricorrerebbe il requisito dell’esercizioabituale di una professione, a fianco e in aggiunta alle funzioni onorarie, ondepoter inquadrare i redditi de quibus fra quelli da lavoro autonomo ex art. 53 TUIR.
16.Ribadisce, con la memoria illustrativa, che, al caso, non sono applicabili, rationetemporis, le previsioni dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 relative alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione Caio (poiadottato con delibera del 31 gennaio 2014) e che, anche in forza del giudicatointerno formatosi sul mancato esercizio della professione, a seguito dellapronuncia del giudice di prime cure non censurata in appello sul punto, mancadel tutto il presupposto essenziale per l’iscrizione alla Caio (di est l’eserciziodella professione e non la percezione di un reddito), ponendosi semmai la diversaquestione del versamento dei contributi alla gestione separata.
17. Tanto premesso, la latitudine dello scrutinio di legittimità richiesto dalla CassaCaio involge l’imponibilità contributiva dell’indennità percepita per l’attività diGOT svolta d all’Tizio, nel periodo 2007-2010, e vale prendere le mosse dagli snodi argomentativi evidenziati nell’ordinanzainterlocutoria della Sezione lavoro, di seguito tratteggiati.
18. Per il periodo in esame, 2007-2010, mancava una previsione normativa puntualeche disciplinasse il regime previdenziale della magistratura onoraria, e inparticolare dei GOT iscritti all’Albo degli avvocati.
19. La disposizione istitutiva dei GOT (art.35, co.1 d.lgs. n.51/1998) si limitò astabilire che costoro (insieme ai vice procuratori onorari) prendessero il posto deivice pretori e dei vice procuratori.
20. In precedenza, ovvero nel 1997, la legge n.276 aveva, invece, disciplinato ilregime previdenziale per una particolare categoria di giudici onorari, ovvero igiudici onorari aggregati, stabilendo (art.
8) che l’attività dei GOA svolta dagliavvocati iscritti all’albo fosse attività professionale ex l. n.576/80 e che sull’indennità percepita in relazione ad essa sussistesse l’obbligo di versamentoalla Caio di categoria.
21. Nel 2012, l’art.21, co.8 legge n.247/2012 ha imposto l’iscrizione alla CassaCaio di tutti gli avvocati iscritti all’Albo: dal 2012, pertanto, gli avvocati cheesercitino le funzioni di GOT devono dunque essere iscritti alla Caio, e l’indennitàpercepita nell’esercizio di tale funzione viene considerata quale redditoprofessionale su cui calcolare i contributi.
22. Nel 2017, l’art.25, co.3 e 4 d.lgs. n.116/2017 ha stabilito che i giudici di pace e ivice procuratori onorari siano iscritti alla Gestione Separata costituita pressol’Inps, salvo che per gli iscritti all’Albo degli avvocati, rispetto ai quali continua avigere la copertura assicurativa presso la Caio ai sensi dell’art.21 l.n.247/2012.
23. Quanto all’assunto della Caio, secondo cui, in caso di rigetto del ricorso, siavrebbe un vuoto di copertura previdenziale, in effetti, agli avvocati iscritti all’alboche abbiano svolto le funzioni di GOT prima dell’entrata in vigore della leggen.247/2012, non si potrebbe applicare retroattivamente tale regime; né lacopertura assicurativa presso la Caio previdenziale di categoria potrebbederivare dalla legge n.276/1997 ove si dovesse condividere l’assunto, fattoproprio dalla sentenza impugnata, di una sua inapplicabilità in via analogica.
24. Neppure potrebbe affermarsi una loro tutela previdenziale mediante iscrizionealla Gestione separata: ai sensi dell’art.2, co.26 della legge n.335/1995, devonoessere iscritti alla Gestione separata innanzitutto i titolari di rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa di cui all’art.49, co.2, lett. a) d.P.R. n.917/86 – oggi art.50, co.1, lett. c-bis) – mentre i redditi percepiti dai giudicionorari sono stati ricondotti, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla lettera f)del medesimo art.50, relativo a «le indennità, i gettoni di presenza e gli altricompensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni perl’esercizio di pubbliche funzioni» (Cass.n.15237/2004 relativamente ai viceprocuratori onorari; Cass.n.10235/2005 e Cass. Sez.Un. n.13721/2017 relativamente ai giudici di pace).
25. In secondo luogo, devono essere iscritti alla Gestione separata, sempre ai sensi dell’art.2, co.26 legge n.335/1995, i soggetti che esercitano in forma abituale,anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art.49 d.P.R.n.917/86 – oggi art.53 d.P.R. n.917/86 – e le Sezioni Unite di questa Corte, nellacitata sentenza n.13721/2017, hanno però escluso che l’indennità percepita daigiudici di pace iscritti all’albo professionale degli avvocati vada configurata qualereddito da lavoro autonomo.
26. L’esito cui si arriverebbe sarebbe, dunque, di assenza di qualsiasi tutelaprevidenziale in capo ai GOT iscritti all’albo degli avvocati prima dell’entrata invigore della l. n.247/12 e siffatto esito non può non confrontarsi con unariflessione di fondo circa il principio di universalizzazione della coperturaprevidenziale che questa Corte ha affermato con particolare riguardo all’iscrizionealla Gestione separata per gli avvocati, i quali, nel regime anteriore alla leggen.247/2012, potevano non essere iscritti alla Caio di categoria (tra le tantissime,ad es. Cass. n.3216/2018, Cass.n.5826/2021, Cass.n.24047/2022), o per gliingegneri che, svolgendo altra attività oltre quella professionale, non possonoessere iscritti ad InarCaio (tra le tante, Cass.n.20288/2022) o, ancora, per icommercialisti (Cass.n.32508/2018); principio di universalizzazione poi condivisodalla Corte costituzionale (Corte cost. nn.104/2022 e 55/2024).
27. Gli stessi interventi legislativi posteriori – legge n.247/2012 e decreto legislativon.116/17 – sono andati nella direzione di affermare la copertura assicurativa(presso la Caio o presso la Gestione separata) della magistratura onoraria, cosìcome aveva già fatto la legge n.276/1997 riguardo ai GOA.
28. In questo quadro di riferimento la citata pronuncia resa a Sezioni Uniten.13721/17 ha riguardato un giudice di pace iscritto all’albo degli avvocati e laCorte ha innanzitutto negato che alla figura del giudice di pace fosse riferibilel’inciso contenuto nell’art.50, co.1, lett. f) d.P.R. n.916/87 «semprechè leprestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione», siccome collocato nel testo della norma prima della menzione dei giudici di pace,menzione priva di una relazione sintattica diretta con la proposizione incidentale,subordinata alla sola parte iniziale della lettera f).
29. Merita domandarsi se l’argomento dianzi detto debba essere riconsideratoriguardo alla figura dei GOT: questi non sono espressamente menzionati dallalettera f), e potrebbero dirsi ricompresi nella parte generale della disposizione,ovvero quella iniziale, precedente l’inciso suindicato, e relativa a «le indennità, igettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalleprovince e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni».
30. La stessa sentenza n.13721/2017 sviluppa poi un secondo argomento, in baseal quale il reddito percepito d all’Tizio, per le funzioni svolte quale giudice dipace, non può dirsi di lavoro autonomo, trattandosi di una indennità correlata all’esercizio di pubblica funzione anziché di un corrispettivo avente caratteresinallagmatico come quello proprio dell’attività professionale.
31. Già la legge n.276/1997, relativamente ai GOA, aveva considerato reddito dafunzioni di giudice onorario e nello stesso senso è andato il legislatore in seguito,con l’art.21 l. n.247/2012: nel momento in cui ha imposto l’iscrizione alla Cassaper tutti gli avvocati iscritti all’Albo, e quindi anche per coloro che esercitinopercepita per le funzioni di G.O.T.
32. Più in generale, occorre riflettere se non sia lo stesso art.50, co.1, lett. f) d.P.R.n.917/86 ad ammettere che qualsiasi indennità percepita dallo Stato per«l’esercizio di pubbliche funzioni» configuri non più un reddito assimilato a quellodi lavoro dipendente, bensì un reddito da lavoro autonomo quando le pubblichefunzioni siano svolte «da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1» (ora art.53).
33. Una riconduzione dell’indennità percepita alla natura di reddito da lavoroautonomo porterebbe alla copertura assicurativa dei GOT iscritti all’Albo: o pressola Caio, oppure presso la Gestione separata le volte in cui, in base alledisposizioni regolamentari della Caio, tale reddito fosse insufficiente a farsorgere l’obbligo di contribuzione soggettiva rimanendo solo quella integrativa –ciò che non sarebbe nel caso di specie in base alla narrativa della sentenzaimpugnata – alla luce del già citato orientamento di questa Corte sorto riguardoagli avvocati tenuti al versamento del solo contributo integrativo e non obbligati, per limiti di reddito, all’iscrizione alla Caio (l’art.11 l.n.576/1980 dispone che:«tutti gli iscritti agli albi di Tizio…devono applicare una maggiorazionepercentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’iva e versarne alla Caio l’ammontare…»).
34. Dipanati, dunque, anche gli argomenti dell’ordinanza interlocutoria, il ricorso all’esame è da rigettare.
35. Non può trascurarsi, nell’affrontare la disamina della questione nomofilattica all’attenzione delle Sezioni Unite, la genesi della figura del GOT, rammentandoche, sul finire degli anni novanta del secolo scorso, il legislatore ha modificatoprofondamente l’assetto degli uffici giudiziari di primo grado: con il decretolegislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudiceunico di primo grado) ha abolito le preture, ne ha trasferito le competenze aitribunali e a ciò si è accompagnata la contestuale modifica dell’art. 48 della legge sull’ordinamento giudiziario che, insieme ad alcune norme inserite nel codice diprocedura civile (articoli da 50-bis a 50-quater), ha sancito la regola generale,pur non priva delle eccezioni espressamente stabilite dalla legge, dellamonocraticità del giudice di tribunale di primo grado (il giudice unico di primogrado) e ha introdotto, in sostituzione del vice-pretore onorario che affiancava ilpretore, intervenendo sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamentogiudiziario), il giudice onorario di tribunale (GOT) e, negli uffici requirenti, il viceprocuratore onorario (VPO).
36. L’art. 43-bis ord. giud. – in seguito abrogato, in occasione del successivointervento riformatore della magistratura onoraria del 2016 e ulteriori esuccessive novelle – stabiliva che: «I giudici ordinari ed onorari svolgono pressoil tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente deltribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistratoche dirige la sezione. I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza senon nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. Nell’assegnazioneprevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fattaeccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudiziopetitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminarie di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversida quelli previsti d all’articolo 550 del codice di procedura penale».
37. Tale norma attribuiva, quindi, ai GOT il medesimo ruolo prima demandato ai vice- pretori onorari, confermando ed apparentemente ampliando – non essendoriprodotto l’inciso «di regola» che era nel (contestualmente abrogato) art. 34 ord.giud. – il divieto di tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanzadei giudici ordinari.
38. Il GOT, inoltre, poteva operare in materia civile e penale nei limiti dellecompetenze monocratiche e, specie negli anni più recenti, la necessità di farefronte ad un ragguardevole arretrato della giustizia civile e di definire i giudizicivili in tempi ragionevoli, anche al fine di evitare consistenti esborsi pubblicidovuti alle condanne per equa riparazione da irragionevole durata dei processi,ha finito con il consentire, anche in forza delle circolari del CSM sulla formazionedelle tabelle per gli uffici giudiziari, sia l’assegnazione di ruoli autonomi ai giudicionorari di tribunale, sia la loro partecipazione ai collegi in supplenza dei giudiciprofessionali (v., amplius, Cass., Sez. Un., 19 maggio 2008, n. 12644).
39. Occorre rimarcare, poi, sotto un distinto profilo, che l’art. 245 del d.lgs. n. 51 cit.aveva originariamente fissato un termine di cinque anni entro cui il GOT avrebbedovuto essere indifferibilmente eliminato d all’ordinamento, termine ritenuto,all’epoca, congruo per una riforma complessiva della magistratura onoraria inconformità ai principi enunciati d all’art. 106, secondo comma, Cost.,espressamente richiamati dalla predetta norma.
40. Tuttavia, le varie figure di giudici onorari esistenti nell’ordinamento e nel sistemaprocessuale hanno continuato, di fatto, ad operare, di proroga in proroga, finoalla fissazione del termine ultimo «non oltre il 31 maggio 2016», in attesa di unariforma complessiva coerente con il predetto precetto costituzionale.
41. Il legislatore ha, quindi, operato una prima riforma complessiva dellamagistratura onoraria, contenuta, in attuazione della delega di cui alla legge 28aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistraturaonoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), nel decreto legislativo 13 luglio2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizionisui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari inservizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) che ha ridotto la magistraturaonoraria, per il primo grado, a due figure, ossia i giudici onorari di pace e, per lefunzioni requirenti, i viceprocuratori onorari.
42. L’entrata in vigore della riforma era differita alla data del 31 ottobre 2025 (art.32 del d.lgs. n. 116 del 2017) ed è storia recente l’ulteriore intervento normativo di modifica, con legge 15 aprile 2025, n. 51, recante «Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria» che ha ridisegnato complessivamente lamagistratura onoraria, anche per effetto dei numerosi interventi delle Cortisovranazionali.
43. Come recente è, nel contesto delle pretese fatte valere in giudizio, anche nellesedi sovranazionali, dalla magistratura onoraria per la stabilizzazione, le tutele, idiritti soggettivi conferiti ai medesimi magistrati onorari dal diritto dell’Unione,come interpretato dalla Corte di giustizia, la declaratoria di illegittimitàcostituzionale, con sentenza n.71 del 2026, dell’art. 29, comma 5, del decretolegislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria ealtre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa aimagistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), comesostituito d all’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilanciopluriennale per il triennio 2022-2024), nella misura in cui fa conseguire alsuperamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 delmedesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti d all’Unione europea, quanto alleferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza.
44.In particolare, la ridetta sentenza n. 71 del Giudice delle leggi (alla cuimotivazione si rinvia) ha demandato al legislatore il compito di intervenire adettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti deimagistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente lastabilizzazione, con particolare riferimento a quello anteriore alla riforma operatacon il d.lgs. n. 116 del 2017, commisurandoli all’attività qualitativa e quantitativasvolta e alla circostanza che, di regola, non ha il carattere dell’esclusività.
45.Nelle more di tale intervento, ha soggiunto la Corte costituzionale, non potrà chespettare al giudice comune – ove accerti, di fatto e secondo le coordinate tracciatedalla Corte di giustizia, la ricorrenza, nel caso concreto sottoposto al suo scrutinio,di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione – quantificare il contenutoeconomico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all’assistenza e alla previdenza,pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati e, in particolare,della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quellodei magistrati professionali.
46.Nella vicenda all’esame non è stato, tuttavia, devoluto l’accertamento di unrapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione con la pretesa di quantificare il contenuto economico dei diritti unionali alle ferie, all’assistenza e alla previdenza nel rispetto della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrationorari a quello dei magistrati professionali, ma si controverte esclusivamente dell’an del rapporto obbligatorio contributivo tra la Caio categoriale e ilmagistrato onorario, professionista iscritto all’Albo e dedito esclusivamente allafunzione onoraria di GOT, nel periodo già più volte richiamato e antecedente all’intervento legislativo riformatore del 2012 che ha reso obbligatoria l’iscrizionealla Caio categoriale per gli iscritti all’Albo professionale.
47.Tanto rimarcato, la connotazione onoraria del rapporto di servizio è stata in piùoccasioni evidenziata dal Giudice delle leggi, fra queste, la sentenza n.267 del2020 che, con riferimento al giudice di pace, ha affermato: «La differentemodalità di nomina, radicata nella previsione dell’art. 106, secondo comma,Cost., il carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e il livello dicomplessità degli affari trattati rendono conto dell’eterogeneità dello status delgiudice di pace, dando fondamento alla qualifica “onoraria” del suo rapporto diservizio, affermata dal legislatore fin d all’istituzione della figura e ribadita inoccasione della riforma del 2017» (Corte cost. n. 267 del 2020 cit.).
48. In precedenza, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 174 del 2012, avevasottolineato l’impossibilità di assimilare giudici onorari e magistrati che svolgonoprofessionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l’impossibilità dicomparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio diuguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzionigiurisdizionali, connotate d all’esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari diruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni, sulla scia della sentenza n.60 del 2006 e delle ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999 e per ladelimitazione della figura del magistrato onorario entro il paradigma del secondocomma dell’art. 106 Cost., con le sentenze n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998.
49. Nella giurisprudenza costituzionale la funzione onoraria è stata, pertanto,contraddistinta da:
a) la compatibilità con lo svolgimento di un’attività lavorativao professionale (sentenze n. 267 del 2020 e n. 70 del 1971; ordinanze n. 174 del2012, n. 479 del 2000, n. 272 del 1999 e n. 57 del 1990);
b) una scelta ispirataa criteri di natura politico-discrezionale e non tecnico-amministrativa (sentenzen. 41 del 2026 e n. 319 del 1994);
c) una disciplina del servizio derivante,pressoché esclusivamente, d all’atto di conferimento dell’incarico (sentenze n. 41del 2026 e n. 319 del 1994);
d) una durata normalmente temporanea dell’incarico medesimo (sentenza n. 41 del 2026 e n. 319 del 1994);
e) un compenso di natura indennitaria e non retributiva (sentenze n. 41 del 2026, n. 220 del 2005 e n. 319del 1994; ordinanze n. 272 del 1999, n. 594 e n. 379 del 1989);
f) l’esercizio di«funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignitàsociale, e non identificabili con attività professionale» (sentenza n. 70 del 1971).
50. Ed ancora, con pronuncia additiva, Corte cost. n. 41 del 2021, con la declaratoriadi illegittimità costituzionale della normativa in tema di partecipazione ai collegidelle Corti d’appello dei giudici ausiliari, nella parte in cui non ne prevedeval’applicazione fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni dellamagistratura onoraria nei tempi contemplati d all’ art. 32 del d.lgs. n. 116 del2017, riconosceva – per l’incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale -«una temporanea tollerabilità costituzionale» (così Corte cost. n. 41 cit.), rispettoal parametro dell’art. 106, primo e secondo comma, della Carta costituzionale.
51. Le molteplici figure di magistrato onorario sono state, quindi, ricondotte ad unitàcon la cennata riforma di cui al d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, registrandosi, sulpiano legislativo, un ampliamento di compiti e funzioni attribuiti ai magistrationorari (scenario del quale la Corte costituzionale ha dato conto nella sentenzan. 41 del 2021, con specifico riferimento ai giudici ausiliari d’appello, e nellasentenza n. 172 del 2021, con riferimento ai GOT), in tensione con il disegnocostituzionale richiedente un impiego solo marginale della magistratura onoraria.
52. Tale assetto del sistema costituzionale ed eurounionale della magistratura nonprofessionale fa, tuttavia, solo da sfondo alla soluzione della questione all’esame,per la quale occorre gettare lo sguardo alle discipline ratione temporis vigenti,per il profilo qui d’interesse, vale a dire se possa darsi rapporto contributivo trala Caio professionale e i GOT per le funzioni esplicate ante riforma del 2012.
53. Nel periodo di causa (2007/2010) vigeva la legge n. 576 del 1980 – «Riforma delsistema previdenziale Caio» – che all’art. 22 disponeva che l’iscrizione allaCaio è obbligatoria per «tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la liberaprofessione con carattere di continuità».
54. Non era ancora vigente il Regolamento di attuazione dell’articolo 21, commi 8 e9, della legge n. 247 del 2012 – «Nuova disciplina dell’ordinamento dellaprofessione Caio» – che, innovando il regime previgente, ha disposto chel’iscrizione alla Caio è obbligatoria anche per gli iscritti agli albi forensi chesvolgono funzioni di giudice di pace e di giudici onorari del tribunale; e che in talcaso i contributi soggettivi ed integrativi devono essere calcolati sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo di corrispondere i contributi minimi.
55. La legge n. 51 del 1998, interpolando il r.d. n. 12 del 1941 con gli artt. 42-ter,quater, quinquies, sexies, septies e 43-bis, ha istituito la figura dei GOT, nulladisponendo in ordine al trattamento previdenziale dell’indennità loro corrisposta(art. 42-septies).
56. L’art. 8 della precedente legge n. 276 del 1997 – secondo cui «l’indennità …corrisposta ai giudici onorari aggregati (GOA) nominati tra gli avvocati iscritti alrelativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n.576, quale reddito professionale» e «il ministero di Grazia e giustizia provvede alrimborso, all’ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla leggeper i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, ilministro di Grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all’Tizio, deicontributi, commisurati alla indennità da lui versati alla Caio nazionale diprevidenza e assistenza» – è stata specificamente dettata per i GOA, senza alcunriferimento ai GOT.
57. Nel periodo di causa, pertanto, né la legge che regolava, in generale, l’iscrizionedegli avvocati alla Caio, né la legge che ha introdotto la figura del GOTdisponevano l’obbligatorietà della contribuzione alla Caio, la costituzione di unrapporto previdenziale con il presupposto, in prospettiva, di oneri finanziari perla Caio e correlati vantaggi prestazionali per l’iscritto, e con obbligo di versarela contribuzione integrativa in linea con la vocazione solidaristica del regimeprevidenziale Caio.
58. Inoltre, la distanza tra GOT e GOA era confermata dalla diversa estrazione degliaspiranti: per la nomina a GOT era sufficiente la laurea in giurisprudenza, conl’esercizio della professione Caio in guisa di mero titolo di preferenza (cfr. art.42-ter r.d. n. 12 del 1941 e 4 del d.m. Ministero della Giustizia del 26 settembre2007), per la nomina a GOA – almeno nel testo originario, precedente allemodifiche introdotte dal d.l. n. 328 del 1998 – la laurea in giurisprudenza non erasufficiente, essendo necessario essere Tizio o, eventualmente, professoreuniversitario o ricercatore universitario confermato in materie giuridiche.
59. L’arruolamento nei ranghi dei GOT è stato, sin d all’origine, riservato ai semplicilaureati in giurisprudenza, mentre l’arruolamento nei ranghi dei GOA, riservato ailaureati provenienti dalle dette professionalità suffragava, anche in termini di incentivo alla scelta, la specifica previsione dell’art. 8 della legge n. 276 del 1997 sul trattamento previdenziale.
60. Quanto al testo dell’art. 50, comma 1, lett. f), t.u.i.r. (come modificato d all’art.2, comma 36, della legge finanziaria 2004) – «sono da considerarsi assimilati airedditi di lavoro dipendente, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensicorrisposti dallo Stato … per l’esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione deicasi in cui le prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un’arte o unaprofessione» modifica che, ad avviso della Caio, dal 2004 consentirebbe diritenere imponibili, ai fini previdenziali, anche le indennità percepite dai GOT -che d all’art. 50, comma 1, lett. f), t.u.i.r. – come interpretato dalla Risoluzione n.68/E del 10 maggio 2004 e dalla seguente Nota del Ministro della giustizia del 31maggio 2004 – può trarsi, al più, la conclusione dell’imponibilità a fini tributari dell’indennità percepita dai GOT, il che, tuttavia, non dispiega alcun fondamentonormativo per il diverso profilo dell’imponibilità previdenziale.
61. L’imponibilità previdenziale, in assenza di un’apposita, diversa previsione, èrimasta regolata – anche nel 2004 e negli anni seguenti, e fino al Regolamentolegge n. 576 del 1980 che obbligava all’iscrizione alla Caio solo coloro cheesercitassero la libera professione con carattere di continuità, cui, all’evidenza,non è equiparabile l’esercizio onorario di funzioni giurisdizionali.
62. L’art. 8 della legge n. 276 del 1997, specificamente dettato per i GOA, non silimita a qualificare come «redditi professionali» le indennità percepite madisciplina espressamente anche la loro imponibilità previdenziale (cfr. comma 4).
63. Le critiche che la Caio muove alla sentenza d’appello per avere, da un canto,escluso l’applicabilità, per analogia, ai GOT della disciplina previdenzialeapplicabile ai GOA in forza della legge n. 276 del 1997 ma, d all’altro, ritenutoapplicabile anche ai GOT il principio fissato da queste Sezioni Unite con lasentenza n. 13721 del 2017 con riferimento ai giudici di pace, sono superabilicon i precipui rilievi di seguito enunciati.
64. Ammesso e non concesso che una disciplina previdenziale, specificamente dettataper una categoria di lavoratori (GOA) e impositiva di oneri, possa essere applicataper analogia ad un’altra categoria (GOT), oltre a quanto già detto quanto ai diversititoli d’accesso, «mentre…il giudice onorario istituito ex lege n. 51 del 1988 sicolloca in continuità, anche operativa, con il vicepretore onorario, i giudici onorariaggregati sono stati istituiti per far fronte all’esigenza contingente di definire i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, con l’obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni».
65. L’eccezionalità della prosecuzione dell’iscrizione alla Caio, per gli stessi GOA, sidesume, del resto, dalla delimitata portata del precetto enunciato con l’art. 9 dellalegge n. 276 del 1997 che la prevede solo per l’esercizio delle funzioni onorarienello stesso distretto in cui ha sede l’Ordine professionale di appartenenza, conl’ulteriore corollario che, in tal caso, si determina la cancellazione d all’Albo degliavvocati.
66. Per i GOA, cui la legge ha attribuito lo stato giuridico di magistrati onorari,originariamente per un tempo predeterminato (cinque anni prorogabili di un soloanno), la rubrica dell’art. 8 della legge n. 276 del 1997 evoca, è vero, un«trattamento previdenziale» non meglio specificato, invero, neppure dal testodella disposizione, se non quando il magistrato onorario sia un Tizio iscritto all’Albo, con la previsione che l’indennità corrisposta «è considerata a tutti glieffetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale»(comma 5), ed è soggetta a contribuzione secondo le regole proprie della CassaCaio e, come esplicita la precedente previsione (comma 4), il Ministero dellagiustizia è tenuto a rimborsare all’Tizio la contribuzione ad essa versata e«commisurata all’indennità».
67. Inoltre, poiché la nomina alla funzione onoraria, ove riguardi il distretto in cuil’Tizio risulti iscritto all’Ordine, comporta la cancellazione dal relativo albo,l’art. 9, comma 1, legge n. 276 si preoccupa di garantire la continuità dellacopertura previdenziale, stabilendo che il periodo di attività nella funzioneonoraria «è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del dirittoal trattamento previdenziale» (si rinvia, in tema, a Cass. 13 giugno 2017, n.14659).
68. Oltre che avvocati, però, i GOA possono essere magistrati a riposo, avvocati eprocuratori dello Stato a riposo, professori e ricercatori universitari laureati ingiurisprudenza e notai, anche in pensione: anche costoro godono della garanziaprevidenziale, come si evince dal fatto che l’indennità è «al netto dei contributiprevidenziali» (art. 8, comma 2), a carico del Ministero della giustizia che«provvede al rimborso all’ente di appartenenza» (comma 4»).
69. Per i GOA, all’evidenza, l’onere contributivo è a carico dello Stato, a prescinderedalla configurazione del relativo rapporto (recita il comma 4 dell’art. 8 legge n.276 cit.: «Il Ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all’ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia egiustizia provvede al rimborso, direttamente all’Tizio, dei contributi,commisurati alla indennità da lui versati alla Caio nazionale di previdenza eassistenza»).
70. La specialità della disposizione per i GOA, che esclude la possibilità di percorrereun’interpretazione analogica, risulta, pertanto, confermata dalla descrittaregolazione e peculiare conformazione dell’obbligazione contributiva in unrapporto trilaterale tra Caio, professionista e Ministero.
71. Ancora, l’art. 10 della legge n. 576 del 1980 (recante disciplina del contributosoggettivo) è richiamato soltanto dalla disciplina sui GOA e, anche per tale profilo,la natura eccezionale della disposizione osta ad un’interpretazione analogica.
72. E continuando, l’art. 50, comma 1, lett. f), come modificato dalla legge finanziariaper il 2004 – che assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità corrispostedallo Stato per l’esercizio di pubbliche funzioni – contempla espressamente la solacategoria dei giudici di pace e non anche i GOT.
73. Queste Sezioni Unite, chiamate a districare il nodo interpretativo posto d all’art.50, comma 1, lett. f), con riferimento al giudice di pace, hanno affermato(sentenza n.13721/2017 cit.) che la previsione è riferibile, in generale, allacategoria dei funzionari onorari «della quale fa parte il giudice di pace», che hannoun rapporto di servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbliche.
74. La lettura che deve darsi della sentenza n. 13721 cit., nel delimitato ambito,anche temporale del thema decidendum posto con il ricorso all’esame, è lavalorizzazione della natura indennitaria dell’erogazione erariale per l’esercizio diuna funzione pubblica unitamente al criterio direttivo indicato d all’art. 2, comma13, lett. f), della legge delega n. 57 del 2016 – recante «Delega al governo perla riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici dipace» – di individuare e regolare un regime previdenziale e assistenzialecompatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanzapubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misureincidenti sull’indennità, secondo la tecnica non inconsueta della traslazione deglioneri previdenziali a carico del beneficiario.
75. La peculiare vicenda all’esame, per l’orizzonte temporale al quale si riferisce e ilconfinamento entro i limiti del thema decidendum – recupero di contributi pretesidalla Caio categoriale in riferimento ad epoca antecedente alla riforma del 2012 – non impinge nella tutela previdenziale e assistenziale dei GOT con riconoscimento dei diritti unionali dianzi cennati, essendo chiamate questeSezioni Unite a dirimere esclusivamente il profilo dell’an debendi dellacontribuzione alla Caio categoriale sulla scorta dell’azione proposta, diaccertamento negativo della pretesa contributiva veicolata dalla cartellaesattoriale opposta.
76. Né sono messi qui in discussione gli approdi acquisiti in tema di universalizzazionedella copertura previdenziale, valorizzati nell’ordinanza interlocutoria conparticolare riferimento all’iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati, i quali,nel regime anteriore alla legge n.247/2012, potevano non essere iscritti allaCaio di categoria o per gli ingegneri che, svolgendo altra attività oltre quellaprofessionale, non possono essere iscritti ad InarCaio o, ancora, per icommercialisti (v. i precedenti dianzi richiamati nel tratteggiare gli snodiargomentativi dell’ordinanza interlocutoria); principio di universalizzazione poicondiviso dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.104 del 2022 e 55 del2024.
77. Che gli interventi legislativi posteriori alla vicenda all’esame, segnatamente lalegge n.247/2012, il decreto legislativo n.116/2017 che ha ricondotto ad unità lemolteplici figure di magistrato onorario e, da ultimo, la legge n. 51/2025, sianoandati nella direzione di affermare la copertura assicurativa, presso la Caio opresso la Gestione separata, della magistratura onoraria, così come già fatto dallalegge n.276/1997 per i GOA, non autorizza a rinvenire, anche per il passato,un’obbligazione contributiva che rimane priva, per il periodo dibattuto in giudizio,di qualsivoglia fondamento normativo.
78. Ne’ per l’orizzonte del thema decidendum può indagarsi, in questa sede, delrapporto previdenziale assicurativo tra il GOT e l’INPS, gestione separata, a tacerd’altro per essere stato l’ente previdenziale estraneo al giudizio e per non esserestata coltivata dal magistrato onorario, per il periodo di causa, alcuna pretesasostanziale sottesa ai diritti di derivazione unionale nei sensi dispiegati dallarecentissima Corte cost. n. 71 del 2026 cit.
79. In conclusione, per tutte le esposte considerazioni, il ricorso è da rigettare.
80. La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spesedel giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del 16dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Rossana Mancino Pasquale D’Ascola