IMU: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, chiarisce il requisito della dimora abituale del nucleo familiare per l’esenzione

di | 18 Luglio 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 23489 del 18/07/2026 (udienza 24/03/2026), ECLI:n/d — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE


La nozione di abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’IMU, postula l’unicità dell’immobile e, di conseguenza, la necessità della coabitazione abituale dell’intero nucleo familiare; la mera residenza anagrafica del contribuente, senza la presenza abituale dei familiari, non è sufficiente a configurare la dimora abituale richiesta dalla normativa vigente, in quanto la disciplina dell’IMU, a differenza di quella dell’ICI, richiede la contemporanea sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale.

4808/2018 depositata il08/11/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleStanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso o per lacessazione della materia del contendere.Udito l’Avv. Sergio Natale Edoardo Galleano per il Comune di Desenzano delGarda, che si è associato alle richieste del PG per la cessazione della materiadel contendere.

1. Il Comune di Desenzano del Garda ha proposto ricorso per cassazionecon un motivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale(hinc: CTR) della Lombardia sezione staccata di Brescia n. 4808/2018, che,confermando la sentenza di primo grado della Commissione tributariaprovinciale (hinc: CTP) di Brescia, aveva accolto il ricorso della contribuenteavverso tre avvisi di accertamento, ritenendo, nonostante il coniuge dellastessa avesse trasferito la propria residenza anagrafica nel diverso comunedi Solferino, spettante il diritto all’esenzione.

2. La contribuente ha resistito con controricorso.

3. Avviato il ricorso per la trattazione in adunanza camerale, conordinanza interlocutoria n. 5878 del 27/02/2023, la Sezione Tributaria harimesso la causa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unitecivili ravvisando una questione di massima di particolare importanza inordine al quesito se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.209/2022 in tema di IMU, possa ritenersi giuridicamente corretta ecostituzionalmente orientata una interpretazione dell’art. 8, comma 2, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato d all’art. 1, comma 173,lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso che l’agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nellaquale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altrodiritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari.

4. Fissata la trattazione della controversia all’udienza pubblica innanzialle Sezioni Unite, il Pubblico Ministero depositava conclusioni scritte,chiedendo fosse sollevata questione di legittimità costituzionale in relazioneagli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. A sua volta, il Comune depositavamemoria illustrativa, mentre la contribuente si richiamava alla memoria giàdepositata.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 26774 del 15/10/2024, le SezioniUnite, esclusa la praticabilità di una interpretazione costituzionalmenteorientata, dichiaravano rilevante e non manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale della norma in questione nella partein cui, nel subordinare il godimento dell’agevolazione da parte del soggettopassivo all’adibizione dell’immobile ad abitazione principale, «intendendosiper tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», richiede chel’immobile costituisca dimora abituale anche dei «suoi familiari».

6. La Corte, in particolare, evidenziava che:

a) sussistevano, anche in una prospettiva storico-normativa, continuitàe rilevanti similitudini tra la disciplina dell’ICI e quella dell’IMU;

b) comune ad entrambe le discipline, in ispecie, era il riferimento, per ilriconoscimento dell’esenzione, al presupposto del “nucleo familiare”, conl’unica differenza che la normativa IMU richiedeva la contemporaneasussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale,mentre la normativa ICI equiparava la “dimora abituale” alla “residenzaanagrafica”, salva la prova contraria a carico del contribuente;

c) l’orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di IMU,negava l’esenzione ai coniugi che dimorassero abitualmente in abitazionidiverse: la nozione di abitazione principale postulava l’unicità dell’immobilee, di conseguenza, la necessità della coabitazione abituale dell’intero nucleo familiare; su tale indirizzo si era innestato l’intervento del legislatore di cui all’art. 5-decies, comma 1, d.l. n. 146/2021, per il quale, in caso di dimoraabituale in immobili diversi, l’applicazione del beneficio era limitato ad unsolo immobile «scelto dai componenti del nucleo familiare»;

d) su tale assetto era intervenuta la sentenza n. 209/2022 della Cortecostituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13,comma 2, d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n.214 del 2011, come modificato d all’art. 1, comma 707, lett. b), della leggen. 147 del 2013, ed espunto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU,il requisito della dimora abituale del “nucleo familiare” convivente con ilpossessore dell’immobile;

e) la Corte costituzionale, specificamente, aveva dichiarato l’illegittimitàcostituzionale delle disposizioni in tema di IMU in quanto: – irragionevoli perviolazione dell’art. 3 Cost. poiché penalizzanti “coloro che decidono di unirsiin matrimonio o di costituire una unione civile”; – lesive del principio dicapacità contributiva ex art. 53, primo comma, Cost. attesa la natura realee non personale dell’imposta, risultando incoerente attribuire rilievo a“relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, con lo status delcontribuente”; – lesive dell’art. 31 Cost. in considerazione della dimensioneordinamentale e sociale della famiglia, che, fermo un ambito di comunionemateriale e spirituale, vede sempre più persone unite in matrimonio ounione civile a vivere in luoghi diversi per ragioni lavorative e non.

7. Le Sezioni Unite, innanzi al mutato quadro di riferimento per effettodella decisione n. 209/2022, di impatto concettuale anche sulla disciplina dell’ICI, hanno ritenuto ostativa ad una interpretazione costituzionalmenteorientata dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 il carattere di strettainterpretazione delle norme tributarie di agevolazione, come tali, percostante giurisprudenza, non suscettibili di applicazione a casi e situazioninon riconducibili al relativo significato letterale e ciò, tanto più, a fronte dell’interpretazione assolutamente consolidata da parte della Corte (“diritto vivente”), secondo la quale, per la spettanza del beneficio, il contribuenteera tenuto a provare che l’abituazione costituiva dimora anche dei familiari.

8. Da ciò la necessità della rimessione alla Consulta della questione dilegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 3, 29,31 e 53, primo comma, Cost., attesa la manifesta rilevanza della questione,derivando il disconoscimento dell’esenzione dal medesimo presuppostosoggettivo (la dimora dei familiari), e la sua non manifesta infondatezza peressere mutuabili alla disciplina ICI le medesime ragioni poste a sostegnodella declaratoria di legittimità per l’IMU.

9. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 29, 31e 53, primo comma, Cost., dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992,come modificato d all’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quellanella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto oaltro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]erabitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che lapossiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimoraabitualmente».

10. Fissata il ricorso per la pubblica udienza del 24 marzo 2025 innanzialle Sezioni Unite, la Procura Generale, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte con cui hachiesto il rigetto del ricorso.

11. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.; parte ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver annullato inautotutela, in esito alla decisione della Consulta, gli atti impositivi ed hachiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione dellamateria del contendere con compensazione delle spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 8 del regolamento ICIdel Comune di Desenzano del Garda, approvato con deliberazione del C.C.n. 5 del 15.

2.2008.2. La sentenza impugnata, dopo avere correttamente esposto la nozionedi abitazione principale alla stregua del menzionato art. 8, comma 2, deld.lgs. n. 504/1992, ha poi, con riferimento alla posizione del marito dellacontribuente, erroneamente ritenuto ininfluente l’assenza del coniuge dallostesso immobile, non essendo stata fornita la prova da parte del Comunedel mancato utilizzo del bene da parte della contribuente comproprietaria.Il giudice d’appello, inoltre, ha ritenuto che tale conclusione giustificataanche alla stregua dell’art. 8 del regolamento per l’applicazione dell’ICIapprovato dal Comune di Desenzano del Garda n. 5 del 15 febbraio 2008,secondo il quale «per abitazione principale si intende la unità immobiliareposseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale del soggettopassivo a condizione che sia ivi residente anagraficamente».

3. Preliminarmente vanno disattese, come già prospettato nell’ordinanzainterlocutoria n. 26774/2024, le eccezioni di inammissibilità sollevate con ilcontroricorso.

4. È infondata, in primo luogo, l’eccezione di novità della contestazioneriferita alla violazione del regolamento locale in tema di ICI: dallo stessotenore della sentenza di primo grado, allegata agli atti del presente giudiziodi legittimità, emerge che il Comune di Desenzano del Garda contestòespressamente che l’esenzione invocata dalla contribuente potesse fondarsisu una mera interpretazione letterale del solo art. 8 del regolamentocomunale in contrasto con la fonte normativa di rango primario.

5. È parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso peresser divenuta definitiva la sentenza impugnata per mancata riproposizione dell’eccezione d’irrilevanza della normativa regolamentare comunale. Infatti, nel ricorso in appello l’ente comunale, già soccombente in primogrado, ha espressamente censurato la sentenza impugnata in ciascuna dellerationes decidendi sulle quali era basata, ivi compresa, ove se ne reputi lanatura autonoma, quella fondata sulla mera interpretazione letterale delcitato art. 8 del regolamento comunale, contestando, tra l’altro, che ladecisione della CTP era erronea per non aver tenuto conto che l’art. 21 delmedesimo regolamento comunale disponeva testualmente che «per quantonon espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normelegislative inerenti all’imposta comunale sugli immobili».

6. Sempre in via preliminare, infine, va dato che, come risulta dallamemoria depositata in data 4 marzo 2025, il Comune ricorrente, alla lucedella declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sent. n. 112/2025)dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, con provvedimento in autotuteladel 24 febbraio 2026, notificato alla controparte, ha annullato gli atti diaccertamento ICI in giudizio per le annualità 2009-2011, chiedendo, perl’effetto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione dellamateria del contendere.

7. L’annullamento in autotutela da parte del Comune comporta ladefinitiva e completa eliminazione del contrasto tra le parti per l’integralesoddisfacimento della pretesa del contribuente e, dunque, è idoneo adeterminare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere (Cass. n. 1230 del 19/01/2007; Cass. n. 5351 del 27/02/2020).Del resto, nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento, perqualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materiadel contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbecomportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità,in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità dellapretesa erariale (v. ex multis Cass. n. 32963 del 17/12/2024). Ne consegueche il ricorso va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere atteso l’avvenuto annullamento in autotutela degli atti impositiviin contestazione.

8. Queste Sezioni Unite, peraltro, ritengono che, nella vicenda ingiudizio, sussistano i presupposti per l’enunciazione del principio di dirittoai sensi dell’art. 363 c.p.c.

8.1. Già con la sentenza Sez. U, n. 27187 del 28/12/2007, infatti, si èaffermato che «se le parti non possono, nel loro interesse e sulla base dellanormativa vigente, investire la Corte di cassazione di questioni di particolareimportanza in rapporto a provvedimenti giurisdizionali non impugnabili, e ilP.G. presso la stessa Corte non chieda l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, le Sezioni Unite della Corte – chiamate comunquea pronunciarsi su tali questioni su disposizione del Primo Presidente –dichiarata l’inammissibilità del ricorso, possono esercitare d’ufficio il poterediscrezionale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile.Tale potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che – inrelazione a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solodal punto di vista normativo, ma anche da elementi di fatto – la Corte dicassazione possa eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che,sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, serva tuttaviacome criterio di decisione di casi analoghi o simili».Su tale assetto, la riforma attuata con il d.lgs. n. 149 del 2022 non hainciso, tant’è che con la recente sentenza Sez. U, n. 8268 del 22/03/2023 si è precisato che «il procedimento per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 1, c.p.c., richiede laricorrenza dei seguenti presupposti processuali:

a) l’avvenuta pronuncia diuno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o nonimpugnabile né ricorribile per cassazione;

b) l’illegittimità delprovvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento ad unacontroversia concreta;

c) un interesse della legge, quale interesse generale o trascendente quello delle parti, all’affermazione di un principio di dirittoper l’importanza di una sua formulazione espressa».

8.2. Orbene, i requisiti sopra indicati ricorrono tutti nel caso in esametra il provvedimento impugnato e una concreta vicenda.Inoltre, il contenzioso in esame appare di ampia incidenza non solo intermini quantitativi ma anche – come attesta la necessità dell’interventorisolutore della Corte costituzionale – per la rilevanza dei profili sollevati, ilche rende apprezzabile la sussistenza di un interesse ad una pronuncia che,«prescindendo completamente dalla tutela dello ius litigatoris, si sostanzianella stessa enunciazione del principio di diritto richiesta alla Corte,finalizzata alla stabilizzazione della giurisprudenza» (Sez. U, n. 13332 del01/06/2010).

9. Ciò premesso, la questione controversa – come già delineato nellaparte in fatto – si incentra sul riconoscimento dell’esenzione in materia diICI ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), l. n. 296 del 2006, per l’abitazione principalee se essa, a tal fine, debba essere quella nella quale, oltre al contribuente,debbano dimorare abitualmente anche i suoi familiari.

10. Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale che, con lasentenza n. 112 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dellanorma ove richiedeva anche il requisito della dimora dei familiari, ponendosil’originaria formulazione, che così disponeva, in contrasto con gli artt. 3, 29,31 e 53, primo comma, Cost.

11. La Consulta, dopo aver ricordato che l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504del 1992 conteneva, ab origine, il riferimento alla necessaria presenza deifamiliari per fruire del beneficio e che, con la modifica del 2006, era stataintrodotta una presunzione relativa di coincidenza della dimora abituale nell’immobile di residenza anagrafica, ha rimarcato che l’imposta era statasostituita, definitivamente, d all’IMU dal 2012, rispetto alla quale, come già sottolineato nelle proprie decisioni n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024 e comeparimenti posto in rilievo dalla Corte di cassazione nell’ordinanza dirimessione, sussisteva una evidente continuità.

12. La Corte costituzionale, quindi, richiamate le ragioni a fondamentodella propria pronuncia n. 209 del 2022 in materia di IMU, con la quale erastata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’omologa previsione di cui all’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, ha, in primo luogo, rilevato chela disposizione censurata e, in ispecie, il riferimento “ai familiari”, trova lasua ratio legis nell’«impedire che la fittizia assunzione della dimora o dellaresidenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per ilmedesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazioneprincipale», citando le ordinanze n. 16001/2021 e n. 19684/2024 dellaCorte di cassazione.

12.1. Ha, poi, sottolineato che la disposizione «presuppone quella che èla situazione più frequente per una coppia coniugata e non separata odivorziata, ossia la coabitazione», in coerenza, del resto, con quantoespressamente previsto d all’art. 143, secondo comma, c.c., «ma nonconsidera la possibilità per i coniugi, indiscussa l’affectio coniugalis, distabilire residenze disgiunte» e, dunque, non tiene conto che, nell’attualecontesto (come già osservato dalla sentenza n. 209 del 2022), «in concreto,sempre più spesso i coniugi non vivono insieme o, comunque, stabilisconodue dimore abituali distinte».In questa prospettiva, il concetto di abitazione principale assume ilsignificato di luogo in cui il contribuente dimori abitualmente, senza che,però, possano «trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo dapenalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono diunirsi in matrimonio» […] «Tale è, invece, proprio l’effetto prodotto dalladisposizione censurata, perché la stessa, così come univocamenteinterpretata dal diritto vivente, richiede, per poter riconoscere l’esenzione,la dimora abituale dei familiari nell’abitazione del contribuente, determinando una irragionevole discriminazione di quest’ultimo qualoraconiugato rispetto, ad esempio, alla persona singola».

12.2. La disposizione censurata, pertanto, «disciplinando situazioniomogenee in modo ingiustificatamente diverso, si palesa in contrasto con ilprincipio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nella parte in cui, nel definireil concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche deifamiliari».

13. In secondo luogo, la Corte costituzionale ha rilevato che l’ICI, comel’IMU, ha natura di imposta reale, sicché, ai fini dell’esenzione, possonoassumere rilievo solo «elementi oggettivi relativi all’immobile (in particolarela circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), enon anche allo status soggettivo del contribuente in relazione alla suaconvivenza o meno con i familiari».

13.1. Da ciò, la conclusione che «il riferimento ai familiari […] non è uncriterio idoneo a selezionare gli immobili meritevoli di esenzione in quantoeffettivamente adibiti ad abitazione principale del contribuente».

14. Da ultimo, la Corte ha altresì ritenuto fondata la censura riferita agliartt. 29 e 31 Cost. in quanto «una lettura combinata dei due precetticostituzionali suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, afavore della famiglia e senz’altro si oppone a quelli che si risolvono in unasua penalizzazione».

15. In forza della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025,pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione ICI per l’abitazioneprincipale del contribuente non è necessario, in coerenza con la norma comeemendata, che ivi dimori abitualmente anche il suo nucleo familiare.

16. Occorre rimarcare, da ultimo, che l’art. 8, comma 2, cit., assolveva– nell’intento del legislatore – anche all’obbiettivo di evitare il rischio che lecd. seconde case fossero, fittiziamente, iscritte come abitazioni principali,al fine di fruire, indebitamente, dell’esenzione, da cui, anche in ciò, la scelta di ancorare l’identificazione dell’immobile al requisito della dimora abitualeesteso all’intero nucleo familiare.Questa opzione è stata esplicitamente disattesa dalla Consulta che neha stigmatizzato l’irragionevolezza e la contrarietà a principi costituzionalifondamentali, in primis il principio di uguaglianza.Tuttavia, come già rilevato per l’IMU dalla sentenza n. 209/2022 dellaCorte costituzionale, il presupposto della sussistenza effettiva del requisitodella “dimora abituale”, ora da riferire all’immobile adibito ad abitazioneprincipale del solo contribuente e non anche del suo nucleo familiare,integra una condizione di fatto, in sé sempre suscettibile di verifica da partedegli enti comunali che possono controllare la veridicità delle dichiarazionicon gli strumenti a loro disposizione quali i sopralluoghi del personalemunicipale, la raccolta di informazioni, la verifica delle utenze.La disciplina normativa, sul punto, fonda una presunzione a favore delcontribuente poiché, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992,l’abitazione principale di dimora abituale del contribuente corrisponde, finoa prova contraria, alla residenza anagrafica del medesimo, sicché è onere dell’ente comunale superare la presunzione, mentre, in assenza delriscontro della residenza anagrafica, la dimostrazione incomberà sulcontribuente che invochi il beneficio, il quale sarà tenuto a dimostrare chel’immobile posseduto a titolo di proprietà od altro diritto reale corrispondealla sua dimora abituale.

17. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:«In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista d all’art. 8 del d.lgs. n.504 del 1992, come modif. d all’art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296del 2006, per abitazione principale – corrispondente, salvo prova contraria,a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n.112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente,che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleofamiliare»18. La fattispecie in giudizio – in cui il contribuente aveva la propriaabitazione principale in luogo diverso dagli altri familiari, scelta non fittiziama determinata, come accertato in fatto dalla CTR, da ragioni familiari –rientra pienamente nell’alveo del su esposto principio di diritto e nella nuovaformulazione della norma per effetto della declaratoria di legittimitàcostituzionale.

19. Infine, con riguardo alle spese – la cui determinazione non è esclusadalla declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere- la novità e complessità della questione, che ha richiesto non solo larimessione alle Sezioni Unite ma un più radicale intervento della Cortecostituzionale per il superamento del precedente orientamento contrario(qualificato come “diritto vivente”), ne giustifica l’integrale compensazione.

P.Q.M

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.Enuncia, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:«In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista d all’art. 8 del d.lgs. n. 504del 1992, come modif. d all’art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del2006, per abitazione principale – corrispondente, salvo prova contraria, aquella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che lapossiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimoraabitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleofamiliare»Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.

Il Primo Presidente
Pasquale D’Ascola
Il Consigliere est.
Giuseppe Fuochi Tinarelli