Art. 230. Immutabilita’ della competenza gia’ fissata.

di | 8 Gennaio 1942

CAPO IV.

Disposizioni comuni.


Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui e’ stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.

I giudizi proposti prima dell’entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.