Le disposizioni dell’art. 2932 del codice si applicano anche se l’obbligo di concludere il contratto e’ sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, purche’ l’inadempimento si verifichi posteriormente.
Le disposizioni dell’art. 2932 del codice si applicano anche se l’obbligo di concludere il contratto e’ sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, purche’ l’inadempimento si verifichi posteriormente.