Licenziamento da un ente turistico tedesco radicato in Italia: niente immunità, decide il giudice italiano (Cass. Sez. Unite, n. 33362/2022)

di | 11 Novembre 2022

Cass. civ., Sez. Unite, n. 33362/2022 del 11/11/2022 (udienza 13/09/2022), ECLI:n/d — Presidente VIRGILIO BIAGIO, Relatore GARRI FABRIZIA


Nel rito disciplinato dall’art. 1, comma 48 e seguenti, della legge n. 92 del 2012, il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche durante l’opposizione all’ordinanza che ha concluso la fase sommaria, non avendo quest’ultima attitudine al giudicato sulla giurisdizione. Ne discende che, nel merito, un ente straniero costituito come associazione di diritto privato, ancorché sovvenzionato in misura maggioritaria da fondi pubblici, non gode dell’immunità dalla giurisdizione italiana per un rapporto di lavoro svolto in Italia, se le sue finalità non sono espressione di un’attività sovrana dello Stato di appartenenza.

ORDINANZA

sul ricorso 3532-2022 proposto da: ENTE NAZIONALE GERMANICO PER IL TURISMO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 174, presso lo studio dell’avvocato ANDREA NICOLANGELO ROMANO, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro ULRICH ROTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MUNGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MAEGNA; – controricorrente – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7351/2021 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere FABRIZIA GARRI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA’, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile o, comunque, rigetti il ricorso. RI LEVATO CHE 1. Ulrich Ruter convenne in giudizio davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano l’Ente Nazionale Germanico per il Turismo per sentir accertare e dichiarare la nullità o comunque l’ingiustificatezza del licenziamento intimatogli l’8/12 marzo 2021 e chiese, conseguentemente, di essere reintegrato nel posto di lavoro in precedenza occupato ovvero, in subordine, la condanna dell’ente convenuto al pagamento dell’indennità supplementare.

2. Il Tribunale con ordinanza del 28 novembre 2021, resa nel corso della fase sommaria del procedimento regolato dalli art. 1 comma 48 e ss. della legge n. 92 del 2012, ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione dando quindi corso alla discussione sui mezzi di prova.

3. Con ordinanza del 11 gennaio 2022, quindi, il Tribunale ha confermato il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, ha accolto il ricorso accertando l’ingiustificatezza del recesso e condannando l’Ente convenuto al pagamento dell’indennità supplementare pari a nove mensilità di retribuzione oltre che alle spese del giudizio.

4. L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione insistendo per il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco. Ulrich Ruter si è costituito per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto. L’Ente Nazionale Germanico ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c.. CONSIDERATO CHE 5. Il ricorso pur ammissibile è tuttavia infondato.

6. Ritiene infatti il Collegio che nell’ambito del procedimento regolato dal c.d. Rito Fornero sia tempestiva la proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nell’ opposizione all’ordinanza resa dal giudice del lavoro all’esito della fase sommaria.

6.1. Il giudizio regolato dal c.d. rito Fornero, introdotto dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, è unico in primo grado sebbene si articoli in due fasi: una prima fase ad istruttoria sommaria ed una seconda, a cognizione piena. Va ricordato che l’ordinanza conclusiva della fase sommaria, salvo il caso di omessa opposizione, è priva di idoneità al giudicato. La fase dell’opposizione, poi, non è una revisio prioris instantiae ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria.

6.2. Si tratta di un rito speciale, finalizzato all’accelerazione dei tempi del processo ed il suo carattere peculiare sta proprio nella articolazione, in primo grado, in due fasi: una prima a cognizione semplificata ed un’altra a cognizione piena che si svolge nell’ambito dello stesso grado di giudizio. La fase sommaria è caratterizzata dalla mancanza di formalità: rispetto al rito ordinario proprio delle controversie di lavoro non c’è quel rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e l’istruttoria, semplificata, è limitata agli atti di istruzione indispensabili. La seconda fase, invece, è introdotta con un atto di opposizione più strutturato che deve essere proposto con ricorso contenente i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c.. L’ opposizione non è una impugnazione ma una prosecuzione del giudizio di primo grado che viene ricondotto in linea di massima nel modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti (cfr. Cass. sez. un. 18/09/2014 n. 19674 e Cass. 06/09/2018 n. 21720).

6.3. Alla luce di tale ricostruzione è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso della fase di opposizione atteso che la pronuncia – nella specie effettivamente adottata nell’ambito della fase sommaria con un ordinanza interlocutoria e poi con l’ordinanza pronunciata a conclusione della stessa – nella pendenza del giudizio di opposizione è suscettibile di essere rivista anche d’ufficio ed a prescindere da una censura della parte interessata.

6.4. Si tratta di conclusione coerente con le considerazioni che hanno determinato questa Corte a ritenere ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella fase dell’opposizione del procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 per molti aspetti assimilabile. Le sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che durante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto conclusivo del procedimento di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è consentito ancora proporre il regolamento preventivo ex art. 41 primo comma c.p.c.

atteso che il decreto ex art. 28 citato è, fino a quando non venga confermato o revocato in sede di opposizione, un atto processuale provvisorio che non può contenere alcuna implicita statuizione concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato (cfr. Cass. sez. un. 24/09/2010 n.20161).

6.5. Poiché nel caso in esame il regolamento è stato proposto successivamente all’adozione dell’ordinanza resa all’esito della fase sommaria e nella pendenza del termine dell’opposizione, poi effettivamente proposta e sospesa dal giudice davanti al quale il giudizio si è incardinato, questo è tempestivo e perciò ammissibile.

7. Nel merito poi deve essere confermata la giurisdizione del giudice italiano ritenuta dal Tribunale di Milano.

7.1. Risulta dagli atti che l’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, che ha intimato il licenziamento al suo dipendente, il signor Ulrich Ruter, è un’associazione registrata di diritto privato. In questo senso depone l’iscrizione nel Registro delle associazioni registrate depositata in giudizio ( doc. 26/26.1 del fascicolo del signor Ruter). Inoltre l’Ente è partecipato da persone fisiche, associazioni di diritto privato e società ed è munito in Italia di codice fiscale e partita IVA italiana.

7.2. Sostiene l’Ente Nazionale Germanico per il Turismo che la natura pubblica dell’Ente sarebbe desumibile dal fatto che questo è sovvenzionato dal Ministero dell’Economia ed è perciò soggetto a controllo sulla destinazione dei fondi. Inoltre persegue bisogni di interesse generale che non hanno carattere industriale o commerciale.

7.3. Al riguardo osserva il Collegio che, come già accertato dal Tribunale, le sovvenzioni pubbliche sebbene maggioritarie non sono l’unica fonte di sostentamento dell’Ente che è alimentato anche da sovvenzioni private. La sovvenzione pubblica giustifica l’esercizio del controllo sull’utilizzo delle somme secondo la finalità propria dell’Ente ma non è di per sé indicativa di una sua natura pubblica.

7.4. Certamente la natura pubblica dell’Ente non può essere desunta da una equiparazione delle finalità a quelle dell’ENIT posto che la natura pubblica di quell’Ente è stabilita per legge (art. 1 della legge n. 292 dell’il ottobre 1990).

7.5. Né dallo Statuto dell’Ente del Turismo Germanico si possono trarre indicazioni circa la sua natura pubblica. In particolare, la partecipazione di soggetti pubblici al consiglio di amministrazione dell’Ente (prevista dal § 8 dello Statuto DZT sul Consiglio di amministrazione) ed al Comitato Consultivo (§ 10 punto 2 dello Statuto DZT) rispondono all’esigenza ancora una volta di controllare l’utilizzo delle sovvenzioni secondo le finalità proprie dell’Ente ma non sono sintomo di una partecipazione di questo alla natura pubblica dei suoi sovvenzionatori.

7.6. Quanto alle finalità proprie dell’Ente è emerso che l’attività di promozione turistica e culturale è svolta in funzione di incentivazione e promozione delle attività commerciali delle imprese che vi partecipano, proprio in quanto interessate all’oggetto dell’attività dell’Ente di sviluppo del turismo in Germania.

7.7. Va escluso pertanto che l’Ente possa godere, in relazione alle attività connesse ai compiti indicati dell’immunità dalla giurisdizione italiana non essendo le stesse espressione di una attività sovrana. Come risulta dalla relazione al Parlamento tedesco depositata e tradotta i compiti principali dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo sono quelli di rafforzare, attraverso le sue rappresentanze nazionali, l’immagine positiva della Germania all’estero come destinazione turistica per aumentare le entrate derivanti dal traffico turistico in Germania. Si tratta di organizzazione senza scopo di lucro che, come si è ricordato, ha la forma giuridica dell’associazione registrata e lavora con numerose organizzazioni e partner del mondo economico e dei media ed i suoi membri sono aziende, organizzazioni di marketing e associazioni che riflettono l’ampio spettro di interessi nel turismo.

8. Nessuna deroga alla giurisdizione del giudice italiano può essere ravvisata nel caso in esame in cui non solo va esclusa la natura pubblica dell’ente ma inoltre il rapporto di lavoro si è svolto in Italia, -c1). Ric. 2022 n. 03532 sez. SU ud. 13-09-2022 -6- Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13 settemb 2022 Il Pr sidente sulla base di un contratto di lavoro di diritto italiano sottoscritto da un datore di lavoro pacificamente domiciliato in Italia (art. 21 del Regolamento n. 1215 del 2012 e ss.mm .).

9. In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana davanti alla quale la controversia è stata correttamente instaurata e dovrà proseguire. Al giudice del merito va demandata poi la regolazione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e demanda al giudice di merito di liquidare le spese del regolamento.