Cass. civ., Sez. Unite, n. 28467/2022 del 30/09/2022 (udienza 12/04/2022), ECLI:n/d — Presidente DE CHIARA CARLO, Relatore ESPOSITO LUCIA
Le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, dovendosi valorizzare il profilo pensionistico dell’accertamento richiesto anche quando esso riguardi solo la corretta tenuta della posizione contributiva. Ne discende che la domanda volta a ottenere la correzione di errori e irregolarità dell’estratto contributivo, pur originata da richieste di variazione rimaste inevase dall’ente previdenziale, appartiene alla giurisdizione del giudice contabile e non a quella del giudice amministrativo.
ORDINANZA
sul ricorso 18319-2021 proposto da: SAVINO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo; – ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, I.P.S.A.S.R. DI SALERNO, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; – con troricorrenti – nonchè contro SELLITTI LUCIA, DE LUCA LUCIO; – intimati – avverso la sentenza n. 8531/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE 1.Con ricorso notificato il 27/3/2009 Sergio Savino, avvocato e docente presso la sede coordinata di Castel San Giorgio e dell’allora I.P.S.A.A. Salerno, impugnava dinanzi al Tar per la Campania, sez. distaccata di Salerno, il verbale della riunione del Collegio dei docenti del 18 novembre 2008, siglato il 13 gennaio 2009, lamentando l’illegittimità delle decisioni assunte per la nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico e per la realizzazione della proposta di un cineforum da inserire nel Piano dell’offerta formativa (P.O.F.), essendo stata attribuita al Consiglio di classe la scelta dei film da sottoporre agli studenti.
2. Il Tar del Lazio, con sentenza 15 luglio 2013 n. 1549, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico, respingendo nel merito le restanti censure.
3. Con sentenza 30/12/2020 n. 8531 il Consiglio di Stato, su impugnazione del docente, respingeva l’appello. A sostegno della decisione il collegio richiamava il contenuto dell’art. 25 c. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 come autenticamente interpretato dall’art. 14 c. 22 d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012 n. 135, in forza del quale la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie e il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico di fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica. Osservava che la circostanza che la scelta dei docenti e l’attribuzione ad essi di specifici compiti fosse frutto di una scelta discrezionale del dirigente scolastico, non preceduta da una procedura concorsuale, che non trasformava l’atto in un provvedimento pubblicistico e, anzi, rendeva quello di scelta e di attribuzione di compiti un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro. Rilevava che l’attribuzione di specifici compiti ai docenti rientrava nell’ambito dell’attribuzione delle mansioni e, quindi, della definizione del contenuto del rapporto di lavoro, qualificandosi come atto di gestione.
4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Sergio Savino sulla base di dieci motivi, illustrati con memoria.
5. Si costituisce con controricorso il MIUR e l’I.P.S.A.S.R. di Salerno. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce erroneità e difetto relativo di giurisdizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, c. 1, 25 c. 5, 63 c. 1 D.Igs. 30/3/2001 n.
165. Rappresenta che erroneamente il Consiglio di Stato aveva ritenuto il difetto di giurisdizione e declinato la propria giurisdizione in ordine alla delibera collegiale su “attività da incentivare”, che disponeva la retribuzione dei collaboratori del dirigente scolastico ex art. 25 c. 5 D.Igs. 165/2001, ravvisando al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro. 1.2.0sserva che le nomine ex art. 25, c. 5, citato, (“nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”) non intervengono per la copertura di posti già previsti nell’organigramma dell’Istituto ma incidono direttamente sulla configurazione strutturale degli uffici, sostanzialmente creando in pianta organica nuovi posti, quelli dei collaboratori del dirigenti scolastici, con conseguente natura di atto di macro organizzazione delle relative nomine ex art. 25, quale espressione della discrezionalità amministrativa con cui il dirigente scolastico esercita una funzione di organo di indirizzo politico amministrativo, allo stesso modo del consiglio che presiede, in ciò riflettendosi l’autonomia degli istituti scolastici sul piano organizzativo-strutturale. Ne discende che alle nomine in discorso, in quanto funzionali a determinare nell’interesse pubblico le “linee fondamentali di organizzazione degli uffici” di cui all’art. 2 c. 1 Dlgs 165/2001, si abbina la funzione del giudice amministrativo come giudice dell’organizzazione della pubblica amministrazione, non rilevando la tutela privatistica del rapporto di lavoro ma quella relativa alla verifica del rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza a cui è informata l’azione della PA. Conseguentemente la sentenza aveva errato nell’interpretare il citato art. 2 c. 1 e 25 c. 5 e, per l’effetto, nel ritenere l’art. 63 c. 1 D.Igs. 165/2001 quale norma attributiva della giurisdizione ordinaria per le controversie relative a rapporti di lavoro con la P.A.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme indicate sub 1, nonché dell’art. 14 c. 22 D.L. 6/7/2012 n. 95, dell’art. 395 c. 2 D.Igs. 16/4/1994 n. 297: la sentenza afferma che la norma di interpretazione autentica di cui al DL 95/2012 riconduce erroneamente gli specifici compiti assegnati ai docenti nella tematica delle attribuzioni delle mansioni e, tentando di configurare come doveroso svolgimento del rapporto di lavoro l’attività di collaboratore ex art. 25, è smentita in radice dall’art. 395 c. 2 D.Igs. 297/1994, secondo cui tale attività non è compresa tra quelle inerenti alla funzione docente.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce erroneità e difetto relativo di giurisdizione, violazione e falsa applicazione delle norme indicate sub 1, dell’art. 103 Cost., rilevando che la sentenza non chiarisce come la nomina ex art. 25, malgrado discrezionale, si trasformi in atto di gestione del rapporto di lavoro, ponendosi così in contrasto con la bipartizione tra provvedimento discrezionale che riflette interessi legittimi tutelabili presso il giudice amministrativo e provvedimento vincolato a fronte del quale si pongono diritti soggettivi azionabili presso il giudice ordinario.
4. Deduce, inoltre, erroneità e difetto relativo di giurisdizione per violazione e falsa applicazione delle norme indicate sub 1 art. 5 I. 20/3/1865 n. 2248, all. E, art. 100 c.p.c., art. 2907 c.c., art. 24 c.1 Cost., osservando che per il ricorrente latita ogni interesse ad agire presso il giudice ordinario nonché ogni possibilità di annullamento di delibera collegiale relativa ai collaboratori del dirigente scolastico, potendo il giudice ordinario al più disapplicare il provvedimento illegittimo, essendogli precluso l’annullamento dell’atto amministrativo.
5. Denuncia, ancora, erroneità del difetto relativo di giurisdizione per violazione e falsa applicazione delle norme indicate sub 1 e dell’art. 7 D.Igs. 2/7/2010 n. 104, rilevando che ai fini del riparto di giurisdizione occorre tenere presente il petitum sostanziale della richiesta di giustizia, vale a dire il provvedimento richiesto in relazione alla posizione soggettiva fatta valere in giudizio, lo stesso costituendo criterio discretivo della giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quella del giudice amministrativo. Nel caso in esame petitum sostanziale era la richiesta di annullamento delle delibere impugnate, secondo i poteri conferiti al giudice amministrativo, da ciò desumendosi la situazione di interesse legittimo fatta valere dal ricorrente.
6. Il ricorrente deduce, ancora, erroneità e difetto relativo di giurisdizione per violazione e falsa applicazione delle norme indicate sub 1 e art. 101 c. 2 Cost. Il Consiglio di Stato avrebbe emesso una sentenza del tutto muta sulla questione pregiudiziale afferente alla giurisdizione, optando per la erronea tesi della prevalenza della norma ex art. 25 su quella ex art. 7 codice processo amministrativo, per inferirne la sostanziale abrogazione di una fonte primaria di legge.
7. E’ dedotta, ancora, erroneità e difetto relativo di giurisdizione per violazione e falsa applicazione delle norme indicate sub 1) e art. 7 codice processo amministrativo: a fronte della deduzione dei vizi della deliberazione collegiale su attività da incentivare, relativi alla irragionevolezza della spesa pubblica derivante dall’esorbitante numero dei collaboratori, censurabile anche perché trattasi di pseudo incarichi, la sentenza ha affermato che anche là dove la nomina o delega sia avvenuta travalicando i confini della norma, ciò potrebbe incidere sulla responsabilità del dirigente ma non mutare la natura dell’atto di delega, che resta atto di gestione del rapporto. Pertanto, oltre a non intravedere a quale norma regolante il rapporto di lavoro con la p.a. potrebbe attingere il giudice ordinario per arginare il dirigente scolastico, emerge evidente la posizione di interesse legittimo del ricorrente sottesa alla denuncia dei vizi della delibera collegiale.
8. Deduce, ancora, erroneità per difetto relativo di giurisdizione per violazione e falsa applicazione norme indicate sub 1 e art. 112 cod. proc. civ., rilevando che l’argomento dell’assorbenza del difetto relativo di giurisdizione è stato utilizzato anche per coprire i motivi di cui alle pg 36-37 dell’appello, tanto integrando violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato 9 Deduce, ancora, erroneità e difetto relativo di giurisdizione, violazione e falsa applicazione delle norme indicate sub 1 e dell’art. 7 del codice processo amministrativo, rilevando che non vi era dubbio che una delega quale quella in parola dovesse recare la forma scritta, ciò avrebbe dovuto far considerare inesistenti le nomine ex art. 25 che si collegavano alla delibera collegiale su attività da incentivare.
10. Deduce, infine, erroneità e difetto relativo di giurisdizione, violazione e falsa applicazione delle norme indicate sub 1, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, osservando che la sentenza ha confermato il giudizio del Tar sulla deliberazione collegiale relativa al progetto cineforum presentato dal ricorrente per l’anno scolastico 2008-2009, la cui statuizione non sembra attingibile dal presente ricorso, avendo lo stesso ricorrente adito al riguardo l’organo di giustizia amministrativa. Rileva che al Consiglio d Stato non è parso neppure significativo per l’accertamento del vizio di sviamento di potere da cui era affetta la delibera in discorso che al ricorrente fosse stato negato il riconoscimento e lo svolgimento del progetto cineforum nei successivi anni scolastici, con ricadute sulla serenità della vita scolastica e procurandogli emarginazione e discriminazione, tanto attestando lo sviluppo imprevedibile di una situazione di mobbing particolarmente inquietante, di cui ex post la delibera impugnata rappresentava l’inizio. Rileva che non si comprendeva come mai la portata assorbente del difetto relativo di giurisdizione in favore del GO, ravvisata con estrema larghezza ovvero pretestuosamente per le altre deliberazioni collegiali, avesse risparmiato quella sul progetto cineforum del ricorrente. 11.1 primi sette motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente perché propongono, con farraginosa reiterazione delle argomentazioni e spesso in maniera non sufficientemente specifica, una critica al criterio di determinazione della giurisdizione seguito dal Consiglio di Stato. Gli stessi, nel nucleo essenziale che è dato ricavare, sono infondati.
12. Va premesso che, a tenore del primo comma dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001 “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle Ric. 2021 n 18319 sez. SU – ud. 12-04-2022 -7- dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.
13. Nello specifico, la disciplina dell’art. 25 c. 5 d.lgs. 165/2001 (norma autenticamente interpretata dall’art. 14 c. 22 d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012 n. 235), vede correttamente attribuita al giudice ordinario la giurisdizione quanto alla designazione dei docenti cui affidare determinate deleghe, non assumendo rilevanza a tal fine la circostanza che la scelta dei docenti e l’attribuzione loro di specifici compiti sia frutto di una scelta discrezionale del dirigente scolastico non preceduta da procedura concorsuale, ravvisandosi nell’affidamento di compiti specifici a determinati docenti non già un provvedimento pubblicistico ma un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro, che attiene alla definizione del contenuto del rapporto medesimo e rispetto al quale si radica la giurisdizione del giudice ordinario. Il ragionamento che precede è confermato dalla norma di interpretazione autentica di cui al citato art. 14, in cui si evidenzia che la delega ai docenti di compiti ex art. 25 non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, rientrando detti specifici compiti nell’ambito della attribuzione di mansioni connesse alla regolamentazione delle modalità del rapporto in essere.
14. Non è ravvisabile, pertanto, in relazione alla questione sottoposta a giudizio, la giurisdizione del giudice amministrativo, sicché i motivi scrutinati vanno rigettati. Quanto alle altre censure, rilevato per quella sub 8 il difetto di autosufficienza nella allegazione e trascrizione dei motivi d’appello che la sentenza avrebbe trascurato, si evidenzia che nel resto attengono alle questioni che sarebbero state oggetto di scrutinio laddove non si fosse imposta la preliminare statuizione di difetto di giurisdizione, che, quindi, da tale statuizione devono ritenersi precluse.
15. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato con liquidazione delle spese secondo soccombenza.
16. Stante l’esito della lite sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite il 12 aprile 2022