ICI: la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il requisito della dimora abituale dei familiari per l’esenzione

di | 18 Luglio 2026

Cass. civ., Sez. Unite, n. 23488 del 18/07/2026 (udienza 24/03/2026), ECLI:n/d — Presidente D’ASCOLA PASQUALE, Relatore FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, subordinando il godimento dell’agevolazione da parte del soggetto passivo all’adibizione dell’immobile ad abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, richiede che l’immobile costituisca dimora abituale anche dei suoi familiari. La Corte ha evidenziato che, in una prospettiva storico-normativa, sussistono continuità e rilevanti similitudini tra la disciplina dell’ICI e quella dell’IMU, entrambe riferite al presupposto del nucleo familiare. L’orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di IMU nega l’esenzione ai coniugi che dimorassero abitualmente in abitazioni diverse, poiché la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e, di conseguenza, la necessità della coabitazione abituale dell’intero nucleo familiare. Su tale assetto è intervenuta la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, che ha espunto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU, il requisito della dimora abituale dei familiari, limitando il beneficio alla residenza anagrafica del contribuente.

1188/2018 depositata il 15/06/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleStanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

1. Il Comune di Pietrasanta ha proposto ricorso per cassazione, con duemotivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (hinc:CTR) della Toscana n. 1188/09/2018, che, in riforma della sentenza diprimo grado della Commissione tributaria provinciale (hinc: CTP) di Lucca,aveva accolto i ricorsi, riuniti, di Tizio avverso tre distinti avvisidi accertamento, per le annualità 2009, 2010 e 2011, per infedeledichiarazione dell’ICI con riguardo alla casa di abitazione sita nel medesimoComune alla Via Cristoforo Colombo n.

59.In particolare, il giudice d’appello aveva ritenuto che, quanto all’ICIrelativa all’anno 2009, il Comune fosse decaduto d all’esercizio del potereimpositivo, mentre, per le altre annualità, spettasse il diritto all’esenzioneper l’abitazione principale ancorché parte della famiglia del contribuentedimorasse altrove.

2. Il contribuente ha resistito con controricorso.

3. Avviato il ricorso per la trattazione in adunanza camerale, conordinanza interlocutoria n. 5870 del 27/02/2023, la Sezione Tributaria harimesso la causa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unitecivili ravvisando una questione di massima di particolare importanza inordine al quesito se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.209/2022 in tema di IMU, possa ritenersi giuridicamente corretta ecostituzionalmente orientata una interpretazione dell’art. 8, comma 2, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato d all’art. 1, comma 173,lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso che l’agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nellaquale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altrodiritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari.

4. Fissata la trattazione della controversia all’udienza pubblica innanzialle Sezioni Unite, il Pubblico Ministero depositava conclusioni scritte,chiedendo fosse sollevata questione di legittimità costituzionale in relazioneagli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. A loro volta, le parti depositavanomemoria illustrativa.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 15/10/2024, le SezioniUnite, esclusa la praticabilità di una interpretazione costituzionalmenteorientata, dichiaravano rilevante e non manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale della norma in questione nella partein cui, nel subordinare il godimento dell’agevolazione da parte del soggettopassivo all’adibizione dell’immobile ad abitazione principale, «intendendosiper tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», richiede chel’immobile costituisca dimora abituale anche dei «suoi familiari».

6. La Corte, in particolare, evidenziava che:

a) sussistevano, anche in una prospettiva storico-normativa, continuitàe rilevanti similitudini tra la disciplina dell’ICI e quella dell’IMU;

b) comune ad entrambe le discipline, in ispecie, era il riferimento, per ilriconoscimento dell’esenzione, al presupposto del “nucleo familiare”, conl’unica differenza che la normativa IMU richiedeva la contemporaneasussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale,mentre la normativa ICI equiparava la “dimora abituale” alla “residenzaanagrafica”, salva la prova contraria a carico del contribuente;

c) l’orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di IMU,negava l’esenzione ai coniugi che dimorassero abitualmente in abitazionidiverse: la nozione di abitazione principale postulava l’unicità dell’immobilee, di conseguenza, la necessità della coabitazione abituale dell’intero nucleofamiliare; su tale indirizzo si era innestato l’intervento del legislatore di cui all’art. 5-decies, comma 1, d.l. n. 146/2021, per il quale, in caso di dimoraabituale in immobili diversi, l’applicazione del beneficio era limitato ad unsolo immobile «scelto dai componenti del nucleo familiare»;

d) su tale assetto era intervenuta la sentenza n. 209/2022 della Cortecostituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13,comma 2, d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n.214 del 2011, come modificato d all’art. 1, comma 707, lett. b), della leggen. 147 del 2013, ed espunto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU,il requisito della dimora abituale del “nucleo familiare” convivente con ilpossessore dell’immobile;

e) la Corte costituzionale, specificamente, aveva dichiarato l’illegittimitàcostituzionale delle disposizioni in tema di IMU in quanto: – irragionevoli perviolazione dell’art. 3 Cost. poiché penalizzanti “coloro che decidono di unirsiin matrimonio o di costituire una unione civile”; – lesive del principio dicapacità contributiva ex art. 53, primo comma, Cost. attesa la natura realee non personale dell’imposta, risultando incoerente attribuire rilievo a“relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, con lo status delcontribuente”; – lesive dell’art. 31 Cost. in considerazione della dimensioneordinamentale e sociale della famiglia, che, fermo un ambito di comunionemateriale e spirituale, vede sempre più persone unite in matrimonio ounione civile a vivere in luoghi diversi per ragioni lavorative e non.

7. Le Sezioni Unite, innanzi al mutato quadro di riferimento per effettodella decisione n. 209/2022, di impatto concettuale anche sulla disciplina dell’ICI, hanno ritenuto ostativa ad una interpretazione costituzionalmenteorientata dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 il carattere di strettainterpretazione delle norme tributarie di agevolazione, come tali, percostante giurisprudenza, non suscettibili di applicazione a casi e situazioninon riconducibili al relativo significato letterale e ciò, tanto più, a fronte dell’interpretazione assolutamente consolidata da parte della Corte (“diritto vivente”), secondo la quale, per la spettanza del beneficio, il contribuenteera tenuto a provare che l’abituazione costituiva dimora anche dei familiari.

8. Da ciò la necessità della rimessione alla Consulta della questione dilegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 3, 29,31 e 53, primo comma, Cost., attesa la manifesta rilevanza della questione,derivando il disconoscimento dell’esenzione dal medesimo presuppostosoggettivo (la dimora dei familiari), e la sua non manifesta infondatezza peressere mutuabili alla disciplina ICI le medesime ragioni poste a sostegnodella declaratoria di legittimità per l’IMU.

9. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 29, 31e 53, primo comma, Cost., dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992,come modificato d all’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quellanella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto oaltro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]erabitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che lapossiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimoraabitualmente».

10. Fissata il ricorso per la pubblica udienza del 24 marzo 2025 innanzialle Sezioni Unite, la Procura Generale, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte con cui hachiesto il rigetto del secondo motivo di ricorso.

11. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.; parte ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver annullato inautotutela, in esito alla decisione della Consulta, gli atti impositivi ed hachiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza d’interesse con compensazionedelle spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, della legge27 dicembre 2006, n. 296, per aver la CTR ritenuto, con riguardo all’avvisodi accertamento per l’ICI per l’anno 2009, il Comune di Pietrasanta decadutodalla pretesa impositiva nonostante che, in assenza dei requisiti per definirel’immobile come abitazione principale, si trattasse di dichiarazione infedelee non di dichiarazione omessa, sicché il termine quinquennale di decadenzadoveva computarsi dal 30 giugno 2010.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n.504/1992 e dell’art. 4 d.P.R. n. 223/1989 per aver la CTR ritenuto che«soggetto passivo dell’imposta ICI non è il nucleo familiare ma ilproprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento».

3. Preliminarmente va dato atto che, come risulta dalla memoria del 4marzo 2026, il Comune ricorrente, alla luce della declaratoria diincostituzionalità (Corte cost., sent. n. 112/2025) dell’art. 8, comma 2,d.lgs. n. 504/1992, con provvedimento in autotutela del 26 febbraio 2026,notificato alla controparte, ha annullato gli atti di accertamento ICI ingiudizio per le annualità 2009-2011, chiedendo, per l’effetto, dichiararsil’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, concompensazione delle spese.Il contribuente, con memoria del 9 marzo 2026, nel ritenere tardivo ilprovvedimento di annullamento rispetto alle ragioni dedotte in giudizio, hainsistito per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese.

4. L’annullamento in autotutela da parte del Comune comporta ladefinitiva e completa eliminazione del contrasto tra le parti per l’integralesoddisfacimento della pretesa del contribuente e, dunque, è idoneo adeterminare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere (Cass. n. 1230 del 19/01/2007; Cass. n. 5351 del 27/02/2020). Del resto, nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento, perqualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materiadel contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbecomportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità,in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità dellapretesa erariale (v. ex multis Cass. n. 32963 del 17/12/2024).Né rileva, in senso contrario, che il controricorrente abbia contestato “latardività” dell’azione in autotutela dell’amministrazione, trattandosi diprofilo che refluisce, in realtà, sulla regolazione delle spese del giudizio.

5. Ne consegue che il ricorso va dichiarato estinto per cessazione dellamateria del contendere atteso l’avvenuto annullamento in autotutela degli6. Queste Sezioni Unite, peraltro, ritengono che, nella vicenda ingiudizio, sussistano i presupposti per l’enunciazione del principio di dirittoai sensi dell’art. 363 c.p.c.

6.1. Già con la sentenza Sez. U, n. 27187 del 28/12/2007, infatti, si èaffermato che «se le parti non possono, nel loro interesse e sulla base dellanormativa vigente, investire la Corte di cassazione di questioni di particolareimportanza in rapporto a provvedimenti giurisdizionali non impugnabili, e ilP.G. presso la stessa Corte non chieda l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, le Sezioni Unite della Corte – chiamate comunquea pronunciarsi su tali questioni su disposizione del Primo Presidente –dichiarata l’inammissibilità del ricorso, possono esercitare d’ufficio il poterediscrezionale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile.Tale potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che – inrelazione a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solodal punto di vista normativo, ma anche da elementi di fatto – la Corte dicassazione possa eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che,sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, serva tuttaviacome criterio di decisione di casi analoghi o simili». Su tale assetto, la riforma attuata con il d.lgs. n. 149 del 2022 non hainciso, tant’è che con la recente sentenza Sez. U, n. 8268 del 22/03/2023 si è precisato che «il procedimento per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 1, c.p.c., richiede laricorrenza dei seguenti presupposti processuali:

a) l’avvenuta pronuncia diuno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o nonimpugnabile né ricorribile per cassazione;

b) l’illegittimità delprovvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento ad unacontroversia concreta;

c) un interesse della legge, quale interesse generaleo trascendente quello delle parti, all’affermazione di un principio di dirittoper l’importanza di una sua formulazione espressa».

6.2. Orbene, i requisiti sopra indicati ricorrono tutti nel caso in esametra il provvedimento impugnato e una concreta vicenda.Inoltre, il contenzioso in esame appare di ampia incidenza non solo intermini quantitativi ma anche – come attesta la necessità dell’interventorisolutore della Corte costituzionale – per la rilevanza dei profili sollevati, ilche rende apprezzabile la sussistenza di un interesse ad una pronuncia che,«prescindendo completamente dalla tutela dello ius litigatoris, si sostanzianella stessa enunciazione del principio di diritto richiesta alla Corte,finalizzata alla stabilizzazione della giurisprudenza» (Sez. U, n. 13332 del01/06/2010).

7. Ciò premesso, la questione controversa – come già delineato nellaparte in fatto – si incentra sul riconoscimento dell’esenzione in materia diICI ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), legge n. 296 del 2006, per l’abitazioneprincipale e se essa, a tal fine, debba essere quella nella quale, oltre alcontribuente, debbano dimorare abitualmente anche i suoi familiari.

8. Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale che, con lasentenza n. 112 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma ove richiedeva anche il requisito della dimora dei familiari, ponendosil’originaria formulazione, che così disponeva, in contrasto con gli artt. 3, 29,31 e 53, primo comma, Cost.

9. La Consulta, dopo aver ricordato che l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504del 1992 conteneva, ab origine, il riferimento alla necessaria presenza deifamiliari per fruire del beneficio e che, con la modifica del 2006, era stataintrodotta una presunzione relativa di coincidenza della dimora abituale nell’immobile di residenza anagrafica, ha rimarcato che l’imposta era statasostituita, definitivamente, d all’IMU dal 2012, rispetto alla quale, come giàsottolineato nelle proprie decisioni n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024 e comeparimenti posto in rilievo dalla Corte di cassazione nell’ordinanza dirimessione, sussisteva una evidente continuità.

10. La Corte costituzionale, quindi, richiamate le ragioni a fondamentodella propria pronuncia n. 209 del 2022 in materia di IMU, con la quale erastata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’omologa previsione di cui all’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, ha, in primo luogo, rilevato chela disposizione censurata e, in ispecie, il riferimento “ai familiari”, trova lasua ratio legis nell’«impedire che la fittizia assunzione della dimora o dellaresidenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per ilmedesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazioneprincipale», citando le ordinanze n. 16001/2021 e n. 19684/2024 dellaCorte di cassazione.

10.1. Ha, poi, sottolineato che la disposizione «presuppone quella che èla situazione più frequente per una coppia coniugata e non separata odivorziata, ossia la coabitazione», in coerenza, del resto, con quantoespressamente previsto d all’art. 143, secondo comma, c.c., «ma nonconsidera la possibilità per i coniugi, indiscussa l’affectio coniugalis, distabilire residenze disgiunte» e. dunque, non tiene conto che, nell’attualecontesto (come già osservato dalla sentenza n. 209 del 2022), «in concreto, sempre più spesso i coniugi non vivono insieme o, comunque, stabilisconodue dimore abituali distinte».In questa prospettiva, il concetto di abitazione principale assume ilsignificato di luogo in cui il contribuente dimori abitualmente, senza che,però, possano «trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo dapenalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono diunirsi in matrimonio» […] «Tale è, invece, proprio l’effetto prodotto dalladisposizione censurata, perché la stessa, così come univocamenteinterpretata dal diritto vivente, richiede, per poter riconoscere l’esenzione,la dimora abituale dei familiari nell’abitazione del contribuente,determinando una irragionevole discriminazione di quest’ultimo qualoraconiugato rispetto, ad esempio, alla persona singola».

10.2. La disposizione censurata, pertanto, «disciplinando situazioniomogenee in modo ingiustificatamente diverso, si palesa in contrasto con ilprincipio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nella parte in cui, nel definireil concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche deifamiliari».

11. In secondo luogo, la Corte costituzionale ha rilevato che l’ICI, comel’IMU, ha natura di imposta reale, sicché, ai fini dell’esenzione, possonoassumere rilievo solo «elementi oggettivi relativi all’immobile (in particolarela circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), enon anche allo status soggettivo del contribuente in relazione alla suaconvivenza o meno con i familiari».

11.1. Da ciò, la conclusione che «il riferimento ai familiari […] non è uncriterio idoneo a selezionare gli immobili meritevoli di esenzione in quantoeffettivamente adibiti ad abitazione principale del contribuente».

12. Da ultimo, la Corte ha altresì ritenuto fondata la censura riferita agliartt. 29 e 31 Cost. in quanto «una lettura combinata dei due precetticostituzionali suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia e senz’altro si oppone a quelli che si risolvono in unasua penalizzazione».

13. In forza della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025,pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione ICI per l’abitazioneprincipale del contribuente non è necessario, in coerenza con la norma comeemendata, che ivi dimori abitualmente anche il suo nucleo familiare.

14. Occorre rimarcare, da ultimo, che l’art. 8, comma 2, cit., assolveva– nell’intento del legislatore – anche all’obbiettivo di evitare il rischio che lecd. seconde case fossero, fittiziamente, iscritte come abitazioni principali,al fine di fruire, indebitamente, dell’esenzione, da cui, anche in ciò, la sceltadi ancorare l’identificazione dell’immobile al requisito della dimora abitualeesteso all’intero nucleo familiare.Questa opzione è stata esplicitamente disattesa dalla Consulta che neha stigmatizzato l’irragionevolezza e la contrarietà a principi costituzionalifondamentali, in primis il principio di uguaglianza.Tuttavia, come già rilevato per l’IMU dalla sentenza n. 209/2022 dellaCorte costituzionale, il presupposto della sussistenza effettiva del requisitodella “dimora abituale”, ora da riferire all’immobile adibito ad abitazioneprincipale del solo contribuente e non anche del suo nucleo familiare,integra una condizione di fatto, in sé sempre suscettibile di verifica da partedegli enti comunali che possono controllare la veridicità delle dichiarazionicon gli strumenti a loro disposizione quali i sopralluoghi del personalemunicipale, la raccolta di informazioni, la verifica delle utenze.La disciplina normativa, sul punto, fonda una presunzione a favore delcontribuente poiché, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992,l’abitazione principale di dimora abituale del contribuente corrisponde, finoa prova contraria, alla residenza anagrafica del medesimo, sicché è onere dell’ente comunale superare la presunzione, mentre, in assenza delriscontro della residenza anagrafica, la dimostrazione incomberà sulcontribuente che invochi il beneficio, il quale sarà tenuto a dimostrare che l’immobile posseduto a titolo di proprietà od altro diritto reale corrispondealla sua dimora abituale.

15. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:«In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista d all’art. 8 del d.lgs. n.504 del 1992, come modif. d all’art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296del 2006, per abitazione principale – corrispondente, salvo prova contraria,a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n.112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente,che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimoraabitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleofamiliare»15. La fattispecie in giudizio – in cui il contribuente aveva la propriaabitazione principale in luogo diverso dagli altri familiari, scelta non fittiziama determinata, come accertato in fatto dalla CTR, da ragioni familiari –rientra pienamente nell’alveo del su esposto principio di diritto e nella nuovaformulazione della norma per effetto della declaratoria di legittimitàcostituzionale.

15. Infine, con riguardo alle spese – la cui determinazione non è esclusadalla declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere- la novità e complessità della questione, che ha richiesto non solo larimessione alle Sezioni Unite ma un più radicale intervento della Cortecostituzionale per il superamento del precedente orientamento contrario(qualificato come “diritto vivente”), ne giustifica l’integrale compensazione.Né assume rilievo, come pare ipotizzare il contribuente nella memoria,che l’amministrazione abbia disposto l’annullamento in autotutela degliavvisi solo in prossimità dell’udienza posto che, in ogni caso, la loropregressa emissione e le richieste di pagamento trovavano fondamentonella lettera della norma e nei precedenti univoci orientamenti della Corte.

P.Q.M

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Enuncia, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:«In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista d all’art. 8 del d.lgs. n. 504del 1992, come modif. d all’art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del2006, per abitazione principale – corrispondente, salvo prova contraria, aquella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che lapossiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimoraabitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleofamiliare»Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.

Il Primo Presidente
Pasquale D’Ascola
Il Consigliere est.
Giuseppe Fuochi Tinarelli